Ancora abuso d’ufficio: più che procedere all’abrogazione, si garantiscano certezza ed elasticità

Ancora abuso d’ufficio: più che procedere all’abrogazione, si garantiscano certezza ed elasticità

Al centro della bufera giuridica di queste settimane torna il reato di abuso d’ufficio.
La questione è controversa da sempre. Storicamente ha conosciuto momenti di profonde riforme alternate tra interventi espansivi e restrittivi, a seconda della congiuntura anche politica del momento.

La proposta di abrogazione, motivata con la scarsa applicazione pratica della fattispecie tipica, sembra trascurare un dato importante, chiudendo gli occhi alle ragioni alla base di tale scarsa applicazione della relativa normativa.
Il limite non è nella ratio della previsione, ma nella tecnica di formulazione prescelta, spesso indeterminata, talvolta costruita sul ricorso a elementi elastici, in spregio dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza quali corollari del principio di legalità in materia penale.
In altre parole, ciò che incide sulla scarsa applicazione della fattispecie astratta (per la quale il barometro è il numero esiguo di effettive condanne rispetto alle denunce presentate) è piuttosto l’impiego di una tecnica legislativa scadente più che la reale inutilità della norma.

L’abrogazione del capo di reato comporterebbe l’inevitabile riespansione di altre fattispecie, anche punite con sanzioni più afflittive (peculato per distrazione e turbata libertà degli incanti, omissione-rifiuto di atti di ufficio), rimettendo di fatto nuovamente alla giurisprudenza la delimitazione dei confini tra l’una e l’altra fattispecie in sede interpretativa, in evidente vulnus dei principi di certezza del diritto e legalità.

Non si può neppure trascurare che, per quanto sia da scongiurare il fenomeno della burocrazia difensiva, la c.d. ‘paura della firma’, che induce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a rifugiarsi in prassi consolidate e anelastiche pur di evitare la possibilità di essere coinvolto in un procedimento penale, è anche vero che nessuna concreta responsabilizzazione di figure a rilevanza pubblicistica può concretamente essere coltivata senza la necessaria comminatoria di sanzioni a eventuali trasgressioni.
La selezione del personale pubblico a tutti i livelli presuppone costituzionalmente il reclutamento per concorso, e ciò postula a sua volta una scelta volontaria di candidatura, come del resto l’accesso alle cariche politiche sia locali che nazionali; il candidato vincitore deve essere consapevole del ruolo che andrà a ricoprire anche in termini di responsabilità.

Serve un giusto bilanciamento tra l’esigenza di garantire buon andamento e imparzialità della p.a. nell’emanazione dei provvedimenti e necessaria elasticità nell’attività dell’incaricato del pubblico servizio.
Meritocrazia Italia reputa pertanto necessario meglio definire il livello di determinatezza della norma, con previsione del presupposto del dolo specifico e di una condotta circoscritta nei termini dell’omissione o del ritardo di un atto del proprio ufficio ovvero del compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, e con esclusione della punibilità di chi ha agito nell’ambito dei margini di discrezionalità riconosciutigli da norma e regolamenti e abbia agito a esclusivo vantaggio della p.a., purché ad altri non sia derivato un danno ingiusto.
Resta in ogni caso fondamentale ripensare le procedure di selezione del personale, privilegiando un approccio per competenze.

Stop war.



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