ART. 48 BIS D.P.R. N. 602/73: SIA RIATTIVATA LA SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE DI INADEMPIENZA PER TUTTI I PAGAMENTI – COMUNICATO 21.12.21
Prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (art. 48 bis, d.P.R. n. 602 del 1973).
Il decreto Cura Italia ha sospeso i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale decreto, coordinato con il decreto Rilancio, stabilisce che nel periodo di sospensione non si applichino le disposizioni dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Non essendo state previste ulteriori proroghe al termine del 31 agosto, dall’1 settembre le amministrazioni pubbliche hanno ripreso a effettuare pagamenti per importi al di sopra di 5.000,00 euro, solo dopo aver svolto le verifiche previste dall’art. 48 bis.
Con d.l. n. 209 del 10 dicembre 2021 recante «Misure urgenti finanziarie e fiscali» è stata prevista la disapplicazione dell’art. 48 bis solamente nei casi di erogazione di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Meritocrazia Italia, visto il prolungamento dello stato di emergenza e alla luce della disapplicazione delle verifiche ex art. 48 d.P.R. n. 602 del 1973 limitatamente alla erogazione dei contributi a fondo perduto in favore delle imprese, ritiene necessario riattivare la sospensione delle verifiche di inadempienza prevista dal predetto art. 48 bis anche per tutti i pagamenti, da effettuarsi a qualsiasi titolo, di importo superiore a 5.000 euro per l’intera durata del periodo emergenziale.