CONTRO LA BUROCRAZIA DIFENSIVA, UNA SERIA RIFORMA DEL REATO DELL’ABUSO D’UFFICIO – COMUNICATO 18.11.21
Il reato d’abuso d’ufficio – del pubblico ufficiale, o dell’incaricato di un pubblico servizio, che, nell’esercizio delle sue funzioni, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto – torna all’attenzione del legislatore lo scorso anno.
I ritocchi apportati alla disciplina con il d.l. n. 76 del 2020, puntualmente convertito, non sono bastati, tuttavia, al perfezionamento della misura e alimentano le perplessità specie alla luce della rideterminazione del perimetro punitivo.
Urgono nuovi interventi.
L’ultima riforma mirava, per un verso, a meglio definire la condotta penalmente rilevante e, per l’altro, a favorire la ripartenza a seguito del periodo emergenziale, pare rallentata anche dai timori dei pubblici funzionari nell’adozione di atti o provvedimenti che, nell’incertezza generale, potrebbero esporre a responsabilità personale.
È vero che il rischio di essere indagati per il reato di abuso di ufficio determina troppo spesso quella condotta definita come «amministrazione difensiva», il comportamento del pubblico funzionario che, preoccupato di incorrere in ricorsi, denunce penali e responsabilità erariale a suo carico, non adotta alcun provvedimento oppure lo adotta ma non sulla base dell’interesse pubblico che dovrebbe perseguire bensì sulla base di una scelta del provvedimento meno rischioso per la sua responsabilità personale.
Il problema esiste e merita una soluzione immediata.
Per evitare i già gravissimi ritardi, è necessario ripensare l’abuso di ufficio restringendone il campo di applicazione alle sole fattispecie che effettivamente comportano un pericolo per il buon andamento della pubblica amministrazione.
Meritocrazia Italia ha condiviso già da tempo la proposta di modifica dell’art. 323 c.p. nell’ambito della più ampia riscrittura del sistema Giustizia, sollecitando maggiori chiarezza e precisione nella definizione della fattispecie e con
– previsione del presupposto del dolo specifico e di una condotta circoscritta nei termini dell’omissione o del ritardo di un atto del proprio ufficio ovvero del compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio,
– ed esclusione della punibilità di chi ha agito nell’ambito dei margini di discrezionalità riconosciutigli da norme e regolamenti e di abbia agito ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione, purché dal fatto non sia derivato ad altri un danno ingiusto.