D.d.l. Nordio: bene alla riforma, ma non si prescinda da un riordino normativo

D.d.l. Nordio: bene alla riforma, ma non si prescinda da un riordino normativo

Con 170 sì e 77 no, la Camera ha approvato in via definitiva l’art. 1 del d.d.l. Nordio, la norma che abolisce l’art. 323 c.p. e riduce l’ambito di applicazione dell’art. 346 bis.

Al momento, il compendio di reati prevede, a fronte del depotenziamento del reato di traffico di influenze illecite e dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio, l’introduzione del peculato per distrazione, che si preannuncia una fattispecie particolarmente incisiva sul funzionamento delle amministrazioni locali. I sindaci, si sa, sono spesso attenzionati per lo spostamento di risorse finanziarie del Comune, non sempre sostenuto da evidente destinazione.

Con l’introduzione del nuovo reato, si colma il vuoto di tutela che l’abrogazione dell’abuso di ufficio ha di fatto creato per tutte quelle condotte distrattive di peculato che invece sono state oggetto di potenziamento in sede Europea nel 2022 con l’adozione di una specifica direttiva.
Se si considera che la riforma del ddl Nordio poggia le basi su un dato statistico, per cui, a fronte della proliferazione dei procedimenti e delle scarse condanne per abuso d’ufficio, allora tale reato è da ritenersi inattuale e dunque da abrogare, è anche vero che è opportuno ribadire quanto già rilevato in precedenza da Meritocrazia Italia. La scarsa applicazione pratica della fattispecie, sembra avere un’eziologia diversa dalla mera evoluzione del contesto giuridico o processuale di riferimento: ciò che ha inciso in materia determinante nello svuotamento del reato in sede di accertamento sono state le differenti versioni del testo che si sono succedute nel tempo.

Con il senno di poi sembra essersi avverata una profezia. Meritocrazia già prevedeva, in tempi non sospetti, che l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non avrebbe fatto altro che comportare la riespansione di altre fattispecie criminose, o la creazione di figure nuove, anche ibride, di reati, facendo, come si dice, ‘entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta’.

E ancora non si può ignorare un secondo profilo.
Per quanto infatti sia da evitare il fenomeno della c.d. burocrazia difensiva, la c.d. e “paura della firma”, che induce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a rifugiarsi in prassi consolidate e anelastiche pur di evitare la possibilità di essere coinvolto in un procedimento penale, si insiste nel sostenere che nessuna concreta responsabilizzazione di figure a rilevanza pubblicistica può concretamente essere coltivata senza la necessaria sanzione ad eventuali trasgressioni. E infatti, a fronte di un sistema di reclutamento per concorso, la candidatura a ricoprire cariche pubbliche non può prescindere dalla formazione della piena consapevolezza di cosa significhi affrontarne le relative responsabilità.

In conclusione, Meritocrazia, pur guardando con favore all’architettura suggerita dalle riforme Nordio, ritiene che la priorità debba ancora essere quella della razionalizzazione del sistema normativo, disordinati e frammentario, ostacolo primo alla certezza del diritto.

Stop war.



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