Giustizia penale: non si temporeggi nell’attuazione di una riforma necessaria

Giustizia penale: non si temporeggi nell’attuazione di una riforma necessaria

Ormai ufficiale è il differimento nell’attuazione della riforma del processo penale.
Il rinvio del termine di entrata in vigore sarà al prossimo 30 dicembre.

Gli ultimi tentennamenti rifletterebbero le perplessità mostrate fin da subito dagli operatori del settore, dovute innanzitutto all’incertezza sulla immediata applicabilità delle novità processuali. Si denuncia, in primis, la mancanza di tutti gli strumenti informatici necessari a realizzare le richieste della riforma.
Il Processo Penale Telematico, PPT, ancora in divenire e la mancanza di formazione da parte del personale amministrativo, non ancora neppure informato su tutte le novità della riforma, fanno credere necessario prendere tempo.
La circolare del 26 ottobre scorso, poi, non ha sciolto i dubbi interpretativi sui margini di operatività della riforma, se,cioè, sia riferibile solo ai procedimenti penali successivi al primo novembre (data prevista di entrata in vigore) o anche a quelli precedenti, con evidente rischio che ogni Procura possa dare, in questo momento, una personale interpretazione, creando disparità di trattamento a seconda dell’area geografica in cui si venga a trovare l’imputato.

Meritocrazia Italia invoca da sempre tempestività e determinazione nelle decisioni che riguardano una riforma necessaria.
Pur essenziali alcuni chiarimenti, oggi chiede che non si temporeggi oltre l’indispensabile e si colga l’occasione per completare il quadro delle modifiche, con

– la revisione dei riti alternativi in ambito penale (potenziando la loro finalità deflattiva e realizzando un effettivo equilibrio tra premialità ed esigenze di economia processuale) e modifica dell’art. 444 c.p.p. (così da consentire a PM e difesa di accordarsi anche in merito al capo di imputazione, alle modalità di esecuzione, alle eventuali pene accessorie e non soltanto relativamente al quantum della pena);
– la revisione del sistema sanzionatorio, avendo riguardo al principio di rieducazione delle pene, ai sensi dell’art. 27, comma 3, cost., e mediante la creazione di un catalogo di risposte dell’ordinamento alle condotte delittuose che sia quanto più ampio possibile e non solo basato su pene detentive, valorizzando le modalità di espiazione della pena al di fuori delle mura carcerarie;
– la modifica dell’art. 323 c.p., sul reato d’abuso d’ufficio, con previsione del presupposto del dolo specifico e di una condotta circoscritta nei termini dell’omissione o del ritardo di un atto del proprio ufficio ovvero del compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, ed esclusione della punibilità di chi ha agito nell’ambito dei margini di discrezionalità riconosciutigli da norme e regolamenti e di abbia agito ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione, purché dal fatto non sia derivato ad altri un danno ingiusto;
– la riforma del sistema dei mezzi di ricerca della prova, con rivisitazione della normativa in materia di intercettazioni telefoniche e informatiche, di utilizzo dei captatori informatici e del ricorso ai sequestri informatici, affinché non si trasformino patologicamente in mezzi di ricerca del reato con lesione di tutte le garanzie codicistiche e costituzionali dei cittadini, e introduzione del divieto assoluto di celebrazione di processi mediatici in costanza di fase di indagine e/o in pendenza di giudizio.

Stop war.



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