IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NEI LAVORI PUBBLICI

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NEI LAVORI PUBBLICI

Per una maggiore effettività

La trasparenza è principio cardine dell’agere amministrativo, specie quando consente la conoscibilità delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate a realizzare, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, e, dall’altro, la migliore cura dell’interesse pubblico.
L’obbligo di trasparenza è efficace misura di prevenzione alla corruzione.

Nella materia dei contratti pubblici, in particolare, gli obblighi di pubblicazione sono espressi in due diversi provvedimenti normativi centrali: l’art. 37, d.lg. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lg. n. 97 del 2016, e l’art. 29, d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017).
In concreto, esistono due forme di pubblicità: una è volta a produrre effetti legali e riguarda la pubblicazione degli atti di gara nella sezione dei siti istituzionali delle amministrazioni, con funzione di ‘albo pretorio’ o ‘albo online’, e una è informativa, attuata attraverso la pubblicazione degli atti di gara nella sezione ‘Amministrazione trasparente’.
La prima forma di pubblicità è presupposto di legittimità della procedura indetta. La seconda, invece, ha lo scopo di informare i cittadini sulle procedure bandite dall’amministrazione, la tipologia di opere, servizi e forniture oggetto delle stesse nonché i costi degli affidamenti.

A una rilettura dell’art. 29, d.lg. n. 50 del 2016, però, alla luce delle novelle introdotte dal c.d. decreto correttivo, non è chiaro a quale «luogo informatico» faccia riferimento il legislatore quando parla di «profilo del committente», e precisamente se si riferisca alla sezione del sito istituzionale con funzione di ‘albo online’ o alla sezione ‘Amministrazione trasparente’.
Si sta riscontrando che, nel quadro del nuovo e indistinto regime di pubblicità introdotto dall’art. 29, alcune amministrazioni stanno eliminando la sezione ‘profilo del committente’ dal sito istituzionale, trasponendo la stessa nell’ambito della sezione ‘Amministrazione trasparente’. Questa prassi invalsa nelle amministrazioni si fonda, in verità, sull’incipit piuttosto generico dell’art 29, nonché sull’esigenza, avvertita dalle amministrazioni, di semplificare e ottimizzare i tempi dei numerosi adempimenti, che spesso devono essere duplicati nelle due sezioni dei siti istituzionali.

Questo modus operandi desta qualche preoccupazione, perché vede la pubblicità legale assorbita dalla pubblicità informativa, con pericolose conseguenze, considerato che la prima spiega effetti giuridici essenziali per la validità della procedura che non sono propri della seconda.
In uno Stato di diritto, il rispetto del principio di legalità postula un obbligo di trasparenza da parte della pubblica amministrazione, in quanto il primo non si limita a definire i fini dell’attività amministrativa, ma si pone a garanzia del cittadino, per cui la pubblica amministrazione non può assumere posizioni di privilegio, potere o favore. In caso contrario, si rischierebbe di minare principi essenziali come la par condicio dei partecipanti alla gara, nonché l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione. Principi fondamentali anche secondo le indicazioni delle recenti direttive europee.
Pertanto la scelta di accorpare le due forme di pubblicità e di unire le due sezioni dovrebbe spettare unicamente al legislatore, che, finora, non si è mai espresso in tal senso.

Nell’attesa di un intervento normativo che porti chiarezza sulla reale portata della disciplina, non riscontrandosi alcuna abrogazione tacita del regime di pubblicità legale, si auspica:
– che le amministrazioni continuino a tenere separate le due sezioni, assolvendo tutti gli adempimenti del caso;
– che, se ci dovesse essere una scelta di ‘semplificazione’, questa sia chiara, comprensibile e coordinata con il quadro normativo esistente;
– la condivisione delle buone pratiche in atto, perché legalità e trasparenza assumano sempre maggiore concretezza.



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