LA LEGGE ‘SPAZZACORROTTI’ – COMUNICATO 31.12.19
Il testo della Legge anticorruzione n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. ‘Spazzacorrotti’), finalizzata a contrastare i delitti contro la pubblica amministrazione, ricalca l’utilizzo di forme di contrasto e di prevenzione-rieducazione sin ora concepite e riservate quasi esclusivamente ai più gravi reati di criminalità organizzata.
La politica del Governo, tesa a scongiurare presunte esigenze di allarme sociale innescate della criminalità, indirizza l’azione ad un inasprimento della risposta sanzionatoria e ad una correlata restrizione delle garanzie sostanziali e processuali, ingenerando un trend regressivo della giustizia penale, che si allontana dai principi di civiltà del diritto moderno (razionalità e proporzionalità della risposta punitiva; rispetto della vita e della dignità umana; abbandono progressivo della centralità del carcere, in favore di percorsi alternativi di reinserimento sociale).
Il punto maggiormente problematico della Legge è senza dubbio quello concernente la sospensione della prescrizione. In particolare, l’articolo 1, lett. d), e), f) sancisce che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado (non solo di condanna ma anche di assoluzione) o del decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
L’imputato, assolto all’esito del giudizio di primo grado, si troverà ‘ostaggio’ in un giudizio di appello o di cassazione, per un periodo di tempo indefinito. Conseguenze negative in termini di risposta alla domanda di giustizia coinvolgono anche le vittime del reato.
Un simile scenario, caratterizzato da un percorso complesso, pone il problema della possibile violazione dei principi costituzionali. Primo fra tutti quello della ragionevole durata del processo (articolo 111, comma 2, Costituzione e articolo 6 CEDU), seguito dal diritto di difesa (articolo 24 Costituzione), della presunzione di innocenza (articolo 27, comma 2, Costituzione), della finalità rieducativa della pena (articolo 27, comma 3, Costituzione) , di incidenza del c.d. “rischio legge Pinto” (con ripercussioni anche economicamente rilevanti per lo Stato), di sovraccarico delle Corti di Appello per l’incremento dei processi ivi pendenti. Meritocrazia Italia evidenzia Che la necessità di una riforma sul tema della prescrizione non sarà equilibrata senza aver prima rideterminato e riformato i tempi del processo penale, in aderenza all’art. 111 della nostra Costituzione. È opportuno rilevare come una riforma del processo dovrebbe necessariamente essere strutturata in maniera organica e sistematica, in un’ottica di lungo periodo e nel rispetto degli equilibri dello Stato di diritto. Non sarebbe giusto che il cittadino venga valutato dallo Stato solo e sempre in relazione all’aspetto punitivo tralasciando le prerogative su cui è stata costruita la civiltà giuridica della nostra nazione.