LA SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Processo mediatico e principio di colpevolezza
La spettacolarizzazione del processo penale è ormai fenomeno a largo seguito.
Clamorose notizie scandalistiche e trascrizioni più o meno fedeli di intercettate conversazioni private creano una gogna mediatica che non risparmia ambiti di interesse o categorie di persone.
Esigenze di audience e consenso dell’utenza vincono su dignità umana e principi del giusto processo. In un bilanciamento irragionevole tra diritto di cronaca, libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali del singolo. E attuazione controfunzionale del diritto di informazione e di essere informati.
E’ d’uso ormai che su un binario doppio corrano il processo giudiziario e quello allestito dai mezzi di informazione e comunicazione, basato su una conoscenza parziale delle circostanze quando non costruito su una artata selezione dei fatti rilevanti, in modo che la verità emotiva, d’opinione, abbia in ogni caso la meglio sulla verità storica, o processuale.
La presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) perde centralità, soppiantata da una illegittima presunzione di colpevolezza.
Nel convincimento popolare, la giustizia si fa giustizialismo.
Nel processo mediatico, le parti non sono in posizione di parità, non c’è spazio per il contraddittorio. Nulla di ‘equo’. Sovverte le regole del gioco e fa violenza alle garanzie costituzionali. Si esaurisce in breve tempo, per cadere rapidamente nell’oblio.
E il sistema di giustizia ne risulta distorto, con grave impatto sulla reputazione e del decoro della vita privata di chi ne è travolto, perché il clamore sociale finisce spesso per anticipare la sentenza, con una asincronia temporale allarmante.
Il processo mediatico è negazione della Giustizia.
La stortura è favorita da alcuni evidenti punti di debolezza del sistema giustizia. Anzitutto, una scarsa tenuta del segreto “interno” o “esterno”, la mancanza di tutele parallele, una disciplina legislativa incerta.
Contenere il fenomeno vuol dire:
– restituire effettività alle garanzie costituzionali, in primis al principio di non colpevolezza, con più rigorosa vigilanza sul corretto esercizio del diritto di cronaca, da sintonizzare con la dovuta segretezza degli atti di indagine;
– far divieto agli organi inquirenti e a tutto il personale di supporto del magistrato di condividere informazioni e avere rapporti con mass media e con la stampa durante la fase delle indagini preliminari, al fine di salvaguardare la segretezza degli atti di indagine;
– inasprire le sanzioni, mediante anche un sistema di indennizzo adeguato, a carico di giornalisti ed organi di stampa che violino il segreto d’ufficio con la divulgazione di atti di indagine durante le indagini preliminari;
– prevedere un rafforzamento del diritto alla privacy in relazione alla stampa e ai mezzi di comunicazione, mediante un intervento legislativo mirato, che possa bilanciare e contemperare le diverse esigenze ad una corretta informazione e alla tutela della persona nel processo penale.
Un’azione preventiva escluderebbe una strumentalizzazione mediatica di certi eventi e consentirebbe di tutelare, in un’ottica garantista, i diritti della persona.
E’ questo l’orizzonte anche in ambito europeo, dove è ormai da tempo oggetto di riflessione la indifferibile necessità di riposizionare al centro del sistema penale internazionale la presunzione di innocenza, anche nei suoi risvolti mediatici, per evitare pericolose derive e malcostumi diffusi.