LE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI
Tutela dei livelli occupazionali, efficacia delle azioni di risanamento, prospettive di
riforma
Con la disciplina speciale per le imprese di grandi dimensioni sono state ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria pezzi importanti del sistema industriale e produttivo del nostro paese quali la Parmalat, la compagnie aerea Alitalia, la compagnia di navigazione Tirrenia, le acciaierie Lucchini, l’Ilva, i gruppi Merloni (elettrodomestici), Ittierre e Stefanel (tessile), strutture sanitarie come l’IDI. Sono aperti oggi i tavoli di Mercatone1 (arredamenti), ed altre imprese sono, purtroppo, alle porte del MISE in una prospettiva incerta tra l’auspicio di risanamento e la mera applicazione di misure di utilità sociale, che fa ormai considerare l’amministrazione straordinaria una sorta di ‘welfare occupazionale’ che spesso si traduce in suicidio ‘assistito’ dalla politica e dai sindacati.
Ma il progetto di riforma dell’istituto delle amministrazioni straordinarie è stato stralciato dalla legge delega per la riforma della legge fallimentare approvata dal Parlamento, e si è quindi persa l’occasione per attuare una vera riforma dell’istituto, compatibile con un moderno diritto della crisi d’impresa.
È tuttavia aperta la opportunità di riflettere su questo istituto complesso, sul quale risulta sin troppo facile esprimere giudizi negativi visti i dati sul funzionamento dello stesso, cioè sulla capacità di consentire un pieno risanamento delle imprese che vi hanno fatto ricorso.
L’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal d.l. n. 26 del 1979 (c.d. Legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato) per evitare il fallimento delle imprese di rilevante interesse pubblico.
Scopo della procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione del risanamento di impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l’interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell’imprenditore fallito.
La legge Prodi si pone quale lungimirante punto di equilibrio in un contesto storico nel quale non era affinata la cultura del mercato ma esisteva una stridente contrapposizione tra la tutela degli interessi statali e il mercato inteso come il luogo dove pochi gruppi familiari erano riusciti a garantirsi il controllo e la difesa delle proprie aziende.
Ed è in questa intuizione di ‘apertura’ del pubblico al privato e del privato al pubblico nella gestione della crisi che, ad onta dei deludenti risultati, è forse il caso di concentrare l’attenzione per effettuare una riflessione, in chiave contemporanea, sulla utilità dell’istituto, seppur da riformare, ovvero, come da molti auspicato, sulla necessità di definitiva soppressione.
Certo non sono poche le problematiche applicative che nel corso degli anni sono emerse.
Basti pensare al difficile rapporto tra le amministrazioni straordinarie e il diritto dell’Unione europea in relazione alla concorrenza, e all’interno di questa, al divieto degli aiuti di Stato, le cui censure sono state solo parzialmente superate con la emanazione della Legge Prodi bis finalizzata a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.
Sulla disciplina generale contenuta nella Prodi bis si è, poi, innestata la procedura speciale di accesso diretto all’amministrazione straordinaria introdotta dalla legge Marzano (d.l. n. 347 del 2003 convertito con modificazioni in l. n. 39 del 2004). Tale disciplina, emanata per far fronte al crack Parmalat, è stata ripetutamente modificata, per consentirne l’applicazione ad
altri casi, come ad esempio Alitalia e ILVA SpA.
Ma senza entrare nel merito di una analisi che meriterebbe approfondimenti, vi è da dire che oggi le amministrazioni straordinarie soffrono principalmente l’insuccesso delle fasi strategiche di intervento riassumibili, semplificando, nei quattro concetti di tempo, prognosi di risanamento, burocrazia e capacità manageriale che non sempre hanno fatto i conti con la opportunità di accesso alla tutela della continuità aziendale.
È frequente riscontrare un nodale fattore comune nelle aziende in difficoltà, che si rivela nella scarsa percezione di criticità davanti ai primi segnali di stallo ed è in quest’ottica che già il nuovo codice della crisi, ha introdotto l’istituto dell’Allerta, che forse ben sarebbe utile all’AS, destinato a far emergere con maggiore anticipo possibile le situazioni di crisi aziendali
rispetto al loro irreversibile conclamarsi.
Tale approdo legislativo, se accompagnato alla diffusione di una cultura del management formato all’analisi dei dati e alla gestione di contesti mutevoli, costituisce in realtà un’importante forma di sostegno preventivo alle imprese, ed anche alle grandi imprese, affinché possano rapidamente rilevare e analizzare le cause della crisi e porre in essere tutta una serie di attività, anche con il supporto di appositi organismi, per la risoluzione della stessa.
Dalle numerose analisi effettuate risulta come la richiesta dello stato di insolvenza sia avvenuta, spesso se non sempre, in tempi estremamente ritardati rispetto alla sua prima genesi e come ciò abbia precluso la possibilità di concreto risanamento delle aziende ammesse alla procedura.
Venendo alla fattibilità delle azioni di risanamento, va evidenziata la necessità che il piano industriale sia effettivamente plausibile. L’errore, poi tradottosi in default, è stato spesso quello di presentare un piano ambizioso o imprudente e di ritrovarsi dopo pochi mesi a dover affrontare un’emergenza che ha prodotto costi e danni peggiori dell’insolvenza dovendo poi ricorrere a misure emergenziali conclamatamente non salutari per il Paese.
Le principali considerazioni trascurate sono state quelle inerenti gli aspetti industriali, vale a dire la valutazione del business e la identificazione del valore della società, la possibilità di apportare modifiche e di inserire nuovi modelli operativi al fine di migliorare la competitività industriale.
Ma la prognosi deve essere effettiva.
Non rispondendo l’attività a questi requisiti sarà necessaria una coraggiosa presa d’atto al fine di rivolgersi a strumenti alternativi.
In questa fase la struttura normativa dovrebbe consentire il realizzarsi di variabili che conducano alla elaborazione di informazioni chiare, rendano comprensibili i fattori critici ed effettive le misure operative rilevanti per la valutazione degli investimenti. La prospettiva di continuità aziendale deve, in altre parole, essere effettivamente ristabilita attraverso le misure di risanamento poste in essere nell’ambito della Amministrazione straordinaria.
Si discute molto intorno ad una tematica centrale sia per il buon esito dell’AS sia per la massima tutela dei creditori, vale a dire trasferire o meno l’attuale potere del Ministero dello Sviluppo Economico di decidere sull’ammissione dell’azienda alla procedura di AS ai Tribunali, come avviene per i concordati e le liquidazioni ordinarie ma l’esigenza, al di là delle ragioni di opportunità sulla competenza, è quella di addivenire ad un giudizio preventivo sulle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali evitando di rimandare la prognosi sull’effettiva capacità dell’impresa di superare la crisi. Un rinvio il cui unico risultato è stato quello di generare costi ingenti in termini di consulenze e compensi dei commissari e la prosecuzione di una attività destinata comunque a cessare: costi che drammaticamente ricadono sulla contribuzione pubblica.
Quanto alle competenze, è innegabile che la scelta delle professionalità responsabili del risanamento debba essere valutata non solo sulla base dei principi di indipendenza, onorabilità e delle competenze giuridico-contabili, ma soprattutto tenendo in considerazione le competenze manageriali maturate all’interno delle grandi imprese, alle quali la p.a. dovrà garantire snellezza ed elasticità nella gestione della procedura.
E allora questo ritardo nella riforma costituisce forse la opportunità di fare ancora qualche riflessione e di domandarsi se quella risalente intuizione che generò una alternativa alle procedure concorsuali in termini di continuità dell’impresa debba ritenersi spenta e sepolta dalle problematiche applicative ovvero possa essere riportata in luce in chiave contemporanea lavorando su un modello di gestione dell’insolvenza che coniughi tanto le esigenze del ceto creditorio quanto la salvaguardia dei livelli occupazionali ma fondato su un effettivo rafforzamento dei valori aziendali meno burocratico e più incline alla celere adozione delle iniziative gestionali del Commissario e alla rapida implementazione delle linee strategiche che consentano il ristabilirsi del consenso e della fiducia degli operatori economici e finanziari e della collettività.
Una riforma mirata ed una applicazione attenta dei principi ispiratori della AS potrebbero allora costituire una sfida a superare la contrapposizione tra interesse pubblico e privato, individuando in questa cooperazione al rilancio dell’impresa la piena realizzazione dei principi costituzionali che tutelano il lavoro, l’iniziativa economica, il buon andamento e l’efficienza della pubblica amministrazione.
Di ANNAMARIA BELLO