Manovra di bilancio 2025: MI chiede che sia espunta la norma che prevede la partecipazione di un rappresentante governativo nei collegi di revisione e sindacali
A pochi giorni dal secondo vaglio parlamentare della legge di bilancio, il dibattito si fa incandescente sulla norma contenuta all’art. 112 della bozza prevede l’inserimento di un rappresentante del MEF negli organi di controllo delle società che ricevono contributi pubblici, anche indiretti, superiori ad euro 100.000. Sono previste limitazioni agli investimenti per le società che ricevono contributi pubblici: non si potrà superare la media delle spese del triennio 2021-2023.
La norma, rubricata ‘misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica’, assicura la presenza di un rappresentante del ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione e sindacali delle società, enti, organismi o fondazioni che, pur non essendo pubblici, ricevono, sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato di entità significativa. Il requisito di significatività è stabilito con d.P.C.M. e in sede di prima attuazione e quantificato in 100.000 euro. Il compito dei rappresentanti ministeriali dovrebbe essere quello di assicurare il monitoraggio e il resoconto in favore della ragioneria generale dello Stato in materia di finanza pubblica.
Atteso che l’organo di controllo presidia l’osservanza delle leggi, dello statuto, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre che il suo concreto funzionamento, e che è il revisore dei conti a controllare i conti secondo prassi definite e verifica che siano corrette le procedure amministrative, le registrazioni contabili e il bilancio, non si giustifica del tutto la nuova previsione normativa. Sia il compendio di norme di diritto generale, che quelle specifiche per le società pubbliche o ancora quelle che stabiliscono specifici requisiti di onorabilità e professionalità di coloro che esercitano queste funzioni, se correttamente applicate, bastano ad assicurare un idoneo presidio di trasparenza. Per altro verso, attraverso tale pesante ingerenza, in uno ai nuovi limiti di spesa imposti, il rischio è quello che vengano scoraggiati gli investitori e l’iniziativa economica.
Meritocrazia Italia chiede che la norma venga espunta dalla manovra, presentando chiari profili di illegittimità, per la violazione della libertà di nomina dei componenti dell’organo di controllo da parte dell’assemblea dei soci, e il contrasto normativo con l’art. 2397 c.c., e per il fatto di non avere un contraltare oggettivo in termini di garanzia. Non è chiarito, infatti, quali siano i requisiti di selezione dei rappresentanti individuati per comporre gli organi di controllo. Anzi, è nelle previsioni che, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, si ricorra a personale già impiegato.
Insomma, a conti fatti, risulta un’inammissibile e ingiustificata violazione del dovere di non ingerenza dello Stato nel settore privato.
Sarebbe probabilmente più utile prevedere dei “meccanismi premiali” a beneficio del privato che consegue obiettivi di capacità gestionale e acquisisce merito, con slancio verso gli investimenti e fiducia in generale del mercato su comportamenti virtuosi, bilanciato su sanzioni gravi e afflittive per coloro che, membri di organi di controllo, non adempiono con onore e diligenza al proprio incarico.
Stop war.