MERITO E RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

MERITO E RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

 

PREMESSA

Secondo una definizione riportata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, il sistema giudiziario è «l’insieme degli organi dello Stato chiamati a […] ius dicere, cioè assumere una decisione su una determinata controversia secondo le regole del diritto». Accantonando le problematiche sottese al perenne disequilibrio fra magistratura e avvocatura, oggi più che mai questa definizione è messa a dura prova dai rapporti di forza fra magistratura e politica, poteri dello Stato strettamente correlati per l’innegabile interazione fra chi fa le leggi e chi le fa rispettare: l’invasione di campo della magistratura sul terreno della politica determina distorsioni nel sistema che incidono concretamente anche sul quotidiano esercizio della giurisdizione. La debolezza o, peggio, l’incapacità della ‘politica’ (di qualunque colore) di fare fronte a questa situazione contribuisce a rafforzare chi intende imporre le regole del gioco, condizionando l’ordinamento statuale, dalla produzione delle leggi all’emanazione degli atti amministrativi.

Tuttavia, oggi non si discute più della strumentalizzazione di talune fattispecie di reato né dell’apertura di fascicoli di indagini contro ignoti per investigare sull’operato politico di amministratori di ogni grado e rango, bensì della più totale ingerenza nel sistema democratico attraverso un’attiva partecipazione nelle scelte di governo.

Come ci si è arrivati?

Semplicemente consentendo ai magistrati di organizzarsi in formazioni politiche, agganciate – per ideologia o per convenienza – ai partiti tradizionali. Non amo usare la pur calzante espressione di ‘corrente’ perché evoca una politica che non esiste più, laddove il ‘compromesso’ ha anche condotto all’esistenza stessa della nostra storia repubblicana. Un termine, oggi, anacronistico perché con ‘corrente’ si vuole intendere un becero antagonismo, una guerra intestina senza esclusione di colpi (perlopiù dal forte impatto mediatico); è sinonimo di opacità e di un tipo di compromesso disposto anche a lambire l’illegalità: un tempo, dietro la mediazione si celava l’interesse comune; oggi, la mediazione ostenta l’interesse privato!

Naturalmente, va detto che non esiste e non esisterà una ‘questione magistratura’ sin tanto che vi saranno magistrati, giudicanti e requirenti, che interpretano il proprio ruolo con la scontata serietà di un vissuto costellato di codici e pandette nonché di una quotidianità fatta di aule, cancellerie e – finanche – corridoi dei tribunali.

Invero, la subalternità della politica alla magistratura ha due concause tra loro interconnesse: da un lato, l’inadeguatezza di una classe dirigente persa nella continua ricerca dell’ostentazione del potere e nella pervicace volontà di trarne beneficio per sé e, dall’altro, il sentimento comune che abbraccia il mondo della giustizia e che riconosce al “giudice” un ruolo sociale di primissimo piano.

Ebbene, proprio la strumentalizzazione di questo sentimento da parte della magistratura politicizzata, che gode, quindi, di una credibilità di riflesso (recte, della credibilità di chi davvero la merita), consente una vera e propria ‘scalata’ politica che propone un ruolo concorrente della magistratura tout court rispetto alla classe dirigente.

Le correnti della magistratura hanno certamente svolto una funzione di reazione al conformismo giudiziario del dopoguerra, ma sono oggi inserite in un contesto completamente trasformato.

Si dimentica, così, che la magistratura ordinaria è tale perché individuata dalle c.dd. norme di ordinamento giudiziario, cioè dall’insieme di testi normativi che ne disciplinano l’organizzazione e le funzioni, e che le norme di rango costituzionale poste a presidio dell’ordinamento giudiziario sono gli artt. 101-113 cost., che definiscono gli ambiti del potere giudiziario e fissano le garanzie per la magistratura (come, fra le altre, l’autonomia e l’indipendenza) e per il giudizio (come, il giusto processo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale; la ragionevole durata del processo stesso; l’obbligo di motivazione dei provvedimenti; la ricorribilità in Cassazione di tutti le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale).

Pur ammettendo, come faceva Stefano Rodotà, la necessità di riconoscere una funzione politica alla magistratura in un periodo storico ove era doveroso «dall’esterno un controllo su alcuni modi di esercizio del potere economico ed in particolare quelli connessi con la tutela di interessi diffusi», oggi l’importanza di questo controllo è stata distorta, partendo dall’eccessiva sovrapposizione della responsabilità politica con quella penale, passando per l’uso dei media nelle inchieste giudiziarie e, quindi, per l’uso della giustizia per fare ‘campagne di lotta’, arrivando alla ‘percezione’ dell’esistenza di un ‘partito dei giudici’: dall’era della giusta stigmatizzazione di comportamenti extra-politici e, pertanto, penalmente rilevanti si è giunti alla volontà di moralizzare i costumi, comprimendo la funzione politica e travalicando i limiti costituzionali del proprio segmento istituzionale.

Se a questo si aggiunge che la gestione del potere in seno alla magistratura resta affidata a correnti collegate ai partiti o, comunque, fortemente ideologizzate, si comprende l’innegabile stravolgimento di ruolo e funzioni. Se la magistratura deve essere svincolata da qualsiasi forma di ingerenza dei poteri esecutivo e legislativo, occorre ricordare che l’indipendenza degli organi giudicanti e l’obiettività del loro agire rappresentano valori assoluti con una duplice accezione: da un lato, non consentono alla politica di controllare la magistratura e, dall’altro, non dovrebbero permettere alla magistratura di prevaricare in alcun modo la politica.

INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA

La preoccupazione maggiore è che sia soprattutto il giudice – oltre al pubblico ministero, come si vedrà – ad operare sempre in situazione di indipendenza, come prescritto dalla nostra Carta costituzionale, laddove si enuncia il principio che la magistratura – alla quale i giudici appartengono – «costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104, comma 1, cost.): espressione in cui si cristallizzano i due tradizionali poteri dello Stato diversi dal giudiziario, cioè quello legislativo e quello esecutivo.

Alla figura del giudice delineata dalla Costituzione è connaturata una posizione di equidistanza rispetto alle parti, di estraneità rispetto agli interessi coinvolti nella res iudicanda e di assenza di pregiudizi (art. 111, comma 2, cost., ma anche, implicitamente, artt. 3 e 101 cost.) nonché di piena autonomia dalle parti processuali, dagli altri poteri dello Stato e dalla stessa organizzazione giudiziaria (artt. 101 e 104 cost.).

I requisiti costitutivi dello statuto costituzionale del giudice (terzietà e imparzialità nonché autonomia e indipendenza), pur dotati di una indubbia autonomia concettuale, non sembrano suscettibili di separata tutela, risultando difficile affermare l’esistenza dell’uno in assenza dell’altro. La stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l’esistenza di un rapporto di stretta connessione giacché «il principio dell’indipendenza è volto ad assicurare l’imparzialità del giudice o meglio […] l’esclusione di ogni pericolo di parzialità onde sia assicurata al giudice una posizione assolutamente super partes» (Corte cost., 24 aprile 2002, n. 134), mentre la Corte europea, per prassi consolidata, esamina congiuntamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza e di imparzialità del giudice quasi si trattasse di un’endiadi (Corte EDU, 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, § 48).

Ad esempio, l’indipendenza si riferisce alla libertà dell’organo giurisdizionale, nella sua delicata funzione del decidere, di agire secondo il proprio giudizio e la propria volontà, senza vincoli né rapporti di subordinazione formale o sostanziale nei confronti di altri organi, poteri o soggetti. L’indipendenza è, quindi, una sorta di prerequisito dell’imparzialità: un giudice dipendente da altri soggetti non potrebbe nemmeno essere considerato imparziale.

Più difficoltosa è l’attribuzione delle medesime garanzie al magistrato del pubblico ministero, perché non vale per quest’ultimo la medesima endiadi: il pubblico ministero, a seguito delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio, diventa parte del processo rendendo, così, ossimorico un eventuale conferimento di imparzialità rispetto a tale veste.

La constatata non riferibilità al p.m. del paradigma costituzionale riservato al giudice (artt. 25, comma 1, 101, comma 2, e 111, comma 2, cost.) sposta il focus dell’inquadramento costituzionale su altre norme della Carta: prima fra tutte, l’art. 107, comma 4, cost. (secondo cui «il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell’ordinamento giudiziario»), snodo teorico fondamentale per ricostruire lo statuto costituzionale dell’organo.

La «riserva di ordinamento giudiziario» sancita in Costituzione dall’art. 107, comma 4, sembra ‘decostituzionalizzare’ le garanzie del pubblico ministero, ma in realtà mette in risalto il livello minimo essenziale di tali garanzie, prima fra tutte l’indipendenza la cui soglia di incomprimibilità verrà stabilita dal legislatore ordinario per legge di ordinamento giudiziario.

Questa apparente dislocazione all’esterno del dettato costituzionale non rappresenta una deminutio, bensì la consapevolezza del legislatore costituzionale – prima e dopo il 1988 – che le garanzie del pubblico ministero non possono ancorarsi, come per il giudice, alle funzioni giurisdizionali: il pubblico ministero, però, non è un mero funzionario amministrativo e resta inserito nell’ordinamento giudiziario. Con la conseguenza che una struttura di gerarchia ‘esterna’ dell’ufficio del p.m., con un Ministro della Giustizia a capo di questa linea gerarchica, troverebbe sempre un ostacolo costituzionale insuperabile nella stessa previsione invocata: il precetto costituzionale legittima sì differenze, ma pur sempre in limiti precisi, escludendo che il p.m. possa non essere un magistrato e che il suo assetto organizzativo possa trovare disciplina in un luogo normativo diverso dall’ordinamento giudiziario.

E allora in cosa consiste l’indipendenza del pubblico ministero?

Nonostante vi sia chi insiste per una visione unitaria della magistratura anche dal punto di vista delle garanzie costituzionali, la chiara inapplicabilità – come visto – di alcune di esse ai pubblici ministeri mi porta a convenire con chi distingue tre diversi profili di indipendenza: una prima, c.d. funzionale, che garantisce il magistrato nello svolgimento della funzione attribuitagli; un’indipendenza organizzativa, che è garanzia nella struttura e nella organizzazione degli uffici; e, infine, un’indipendenza personale o di status, che attiene allo statuto riguardante la sua carriera (dunque, nomina, assegnazione di sede e di funzione, promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, cessazione, ecc.).

L’indipendenza di status accomuna la posizione del pubblico ministero a quella del giudice perché perfettamente coincidenti per la generale e non frazionabile garanzia dettata dagli artt. 104 e 105 cost.; l’indipendenza funzionale, invece, è intimamente connessa al principio di obbligatorietà dell’azione penale, di cui all’art. 112 cost., che rappresenta per il pubblico ministero un precetto vincolante analogo a quello previsto dall’art. 101, comma 2, cost. (principio di soggezione solo alla legge) per il giudice.

L’obbligatorietà dell’azione penale (seppur oggi – va detto – anacronistica rispetto al modello processuale scelto nel 1988 e rispetto alle «prassi devianti» dettate dal carico di lavoro delle procure) è ancora diretta espressione del principio di uguaglianza dei cittadini e serve a impedire interventi ab esterno anche da parte di altri poteri dello Stato (oltre che da parte di uffici diversi del pubblico ministero, ancorché ‘sovraordinati’, e da parte di soggetti interni al singolo ufficio).

A differenza delle prime due, poi, l’indipendenza organizzativa costituisce l’essenza del disposto derogatorio dell’art. 107, comma 4, cost.: il legislatore ordinario sembrerebbe, quindi, legittimato ad agire liberamente, in ragione della diversa e affievolita incidenza delle norme costituzionali sulla conformazione interna di tali uffici rispetto a quelli degli organi giudicanti, con la conseguenza che non può affermarsi l’incompatibilità costituzionale di modelli di organizzazione gerarchica degli uffici requirenti.

Secondo chi ritiene che le garanzie costituzionali siano indivisibili, come Zagrebelsky, la differenza tra l’organizzazione degli uffici giudicanti e quella degli uffici requirenti «è sensibile, ma non netta», non valorizzando tuttavia la circostanza che il modello di organizzazione dell’ufficio del p.m. nella riforma ordinamentale del 2006 non si è ispirata a quella del giudice e ha virato senza dubbio verso la gerarchia.

Ebbene, fatte le giuste differenziazioni fra giudice e pubblico ministero, l’indipendenza della magistratura nel suo insieme rispetto al potere legislativo significa impossibilità che il Parlamento, in primo luogo attraverso la sua funzione di legislatore, ponga direttive sul modo di giudicare che possano coartare la libera formazione del giudizio decisorio e, poi, attraverso la sua funzione di controllo politico, interferisca, mediante inchieste o dibattiti, sull’operato di un singolo magistrato o su singole questioni decise o da decidere o, più in generale, adotti iniziative (risoluzioni, sollecitazioni, indicazioni di guidelines, o altro) che possano in qualche modo, direttamente o indirettamente, risolversi in un’intromissione nell’esercizio della potestà giurisdizionale e/o investigativa; rispetto al potere esecutivo, parimenti, l’indipendenza si traduce, sostanzialmente, nell’evitare che il giudice e il pubblico ministero possano subire condizionamenti nello svolgimento dei loro delicati compiti di organo della giurisdizione e di organo investigativo titolare dell’azione penale, proprio per il fatto che amministrativamente sono entrambi impiegati statali e, sotto certi aspetti, legati all’esecutivo (in particolare, al Ministro della Giustizia).

Per rendere effettiva l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato, è stato necessario, principalmente, eliminare in capo al potere esecutivo qualsiasi facoltà di disporre degli interessi personali del magistrato relativamente alla sua stessa situazione giuridica di impiegato pubblico: il che è stato realizzato attraverso l’istituzione, con l. 24 marzo 1958, n. 195, di un organo a rilevanza costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, che – secondo quanto dispone l’art. 105 cost. – è competente a decidere, tra l’altro, sulle assunzioni, sulle assegnazioni di sedi e di funzioni, sulle promozioni e sui trasferimenti, sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati e, in genere, su tutto quel che riguarda il loro status. L’aver attribuito questi provvedimenti, che in passato venivano adottati dal potere esecutivo, alla competenza del CSM assume un preciso significato sul piano della realizzazione dell’autogoverno della magistratura, voluto nell’intento di rendere effettiva l’autonomia dell’ordine giudiziario, sì da sottrarlo a eventuali interferenze esterne.

Ma il problema dell’indipendenza del giudice non si pone soltanto in relazione al potere legislativo e al potere esecutivo: sussiste anche nei confronti dello stesso potere giudiziario, nel senso che al singolo magistrato deve essere consentito di operare al riparo da possibili condizionamenti e interferenze da parte di altri soggetti appartenenti all’organizzazione della magistratura, che possano trovarsi in posizione di supremazia: è sempre la Costituzione a porre la regola secondo cui i giudici si distinguono tra loro unicamente per diversità di funzioni (art. 107, comma 3, cost.) e non, quindi, per preminenza di grado, di anzianità o per altro.

RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Senza entrare nel merito di questioni specifiche (come la problematica della strumentalizzazione dei «pareri» del CSM), oggi le c.dd. ‘correnti’ esercitano sul Consiglio Superiore un ruolo determinante sino a influire sulle decisioni dell’organo di autogoverno e, di conseguenza, a dirigere e indirizzare la magistratura, minando l’indipendenza perché, anche solo potenzialmente, in grado di influire sul comportamento di tutti i magistrati, letteralmente piegati agli equilibri che si creano all’interno del Consiglio, fra i rappresentanti delle correnti stesse e quelli dei partiti. E così, le carriere non dipendono più dal merito e dall’esperienza maturata, bensì dagli accordi derivanti dal corporativismo e dall’influenza politica. Il metodo politico snatura l’essenza della magistratura e contribuisce a creare insane divisioni ideologiche che finiscono col condizionare le funzioni dei singoli magistrati.

E oggi si sta assistendo all’emersione della peggiore delle conseguenze possibili: la rottura dell’equilibrio costituzionale e la primazia del potere giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato (con il favore dei media che pubblicano indagini e atti giudiziari per soddisfare più l’ingorda e smodata sete di giustizia che la corretta conoscenza del malaffare).

Secondo Sergio Romano, la storia dell’ordine giudiziario degli ultimi trent’anni

«è stata dominata da due forme di giustizia altrettanto inammissibili: una giustizia di regime che aggiusta processi, annebbia indagini, trae vantaggi personali dalla sua collusione con il sistema politico; una giustizia giacobina che conosce i colpevoli ancora prima di averli giudicati, si considera investita da una missione nazionale, vuole rovesciare l’Italia come un calzino e dichiara guerre alla mafia, alla massoneria, alla corruzione come se il compito di un procuratore non fosse quello di perseguire singoli reati, ma di organizzare crociate».

Occorre, vista l’impossibilità di confidare nelle buone intenzioni di alcuni per un ritorno alla normalità (perché secondo Salvatore Prisco «non esistono […] nella storia, esempi di supplenti che – lasciati a lungo operare fuori dai binari che in astratto erano stati loro originariamente assegnati – accettino poi di autolimitarsi nuovamente e non rivendichino piuttosto un ruolo legale corrispondente al potere conquistato nei fatti»), un percorso riformatore che ristabilisca non solo i principi di fondo di un regime democratico, come il nostro, ma anche una concezione corretta e incontaminata di magistratura, dando la doverosa preminenza al principio meritocratico.

Gli ultimi avvenimenti hanno imposto una rinnovata discussione politica su questo tema: se, da giorni ormai, si sta discutendo in Commissione Affari Costituzionali della Camera della separazione delle carriere, è appena stata proposta anche una bozza di disegno di legge, da parte del Governo, per la riforma dei processi, penale e civile, e – soprattutto – sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Rimandando ad altra sede la discussione sull’opportunità o meno di una separazione delle carriere e della conseguente costituzione di un secondo CSM per la magistratura requirente (come previsto dalla relativa proposta di legge), sembra invece certamente necessaria una riforma complessiva per affrontare il problematico rapporto tra politica e magistratura.

Il disegno di legge del Governo, oltre a modificarne il numero dei componenti, la composizione delle commissioni e della sezione disciplinare e i criteri di validità delle deliberazioni, disciplina un nuovo sistema elettorale per l’accesso alla carica di consigliere del CSM, prevedendo un modello composito e articolato.

Quanto all’eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, pur lasciando inalterata la possibilità di scegliere tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, si introduce una preliminare audizione da parte delle ‘competenti Commissioni parlamentari’ che, oltre a creare un’inutile confusione ben potendo specificare che siffatte audizioni spetterebbero alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato, non si comprende se dovrà essere espletata prima o dopo la votazione visto che, non essendo indicate eventuali specifiche modalità di candidatura, non si comprende in che modo e secondo quali criteri verranno selezionati i soggetti da ‘audire’ ben prima delle elezioni. Così come non si comprende che valore avrà quest’audizione (meramente consultiva o vincolante?), che genere di valutazione potranno fare i commissari e cosa accadrà ai soggetti valutati negativamente. Si predispongono, poi, stringenti cause di incompatibilità, quali la carica di parlamentare nazionale od europeo (anche se ricoperta nei cinque anni precedenti), di componente del Governo (anche se ricoperto nei cinque anni precedenti), di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o non l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano Presidenti o assessori nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, non ricoprano o non abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di sindaco in comuni con più di centomila abitanti.

Tuttavia, la modifica più radicale viene introdotta in merito all’elezione dei magistrati, prevedendo un sistema in due fasi: la prima diretta ad eleggere i magistrati destinati a far parte del Consiglio e la seconda diretta ad effettuare il sorteggio degli effettivi componenti.

Alla prima fase possono partecipare tutti i magistrati con l’esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie; nonché – secondo l’ipotesi novellata dell’art. 24, l. n. 195 del 1958 – dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall’esercizio delle funzioni; dei «magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»; dei magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento (salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun’altra sanzione disciplinare); dei magistrati che abbiano prestato servizio «per un periodo superiore a sei mesi» presso l’Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni; dei magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni; dei «magistrati che svolgono o hanno svolto le funzioni di segretario generale della Scuola superiore della magistratura e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della scuola stessa o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore; dei magistrati che al momento della convocazione delle elezioni ricoprono la carica di parlamentare nazionale od europeo o l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, siano titolari di incarichi di governo o lo siano stati nei cinque anni precedenti, ovvero rivestono o abbiano rivestito, nel quinquennio precedente, cariche elettive o di governo a livello regionale o locale».

Tale fase si svolge non più in tre collegi unici nazionali, ma in venti collegi (composti da uno o più distretti di corte d’appello e determinati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima delle elezioni) in ciascuno dei quali sono eletti cinque magistrati ammessi al successivo sorteggio o subentro, nell’ambito del singolo collegio, a condizione che abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi.

Ogni elettore riceve una scheda ed esprime – non più tre preferenze per ogni collegio unico nazionale, bensì – il proprio voto per un solo magistrato e vengono dichiarati eletti i primi cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio.

Dopodiché, inizia la seconda fase fondata essenzialmente sul sorteggio: la commissione centrale elettorale provvederà, separatamente per ciascun collegio, a estrarre a sorte i componenti destinati a far parte del CSM, verificando che tra i sorteggiati vi siano almeno due magistrati che esercitino le funzioni di legittimità; quattro magistrati che esercitino le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; dieci magistrati che esercitino le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero destinati alla Corte suprema di cassazione. Qualora con il sorteggio siano violate le suindicate quote, il magistrato appartenente alla categoria non sufficientemente rappresentata eletto con la più alta percentuale di voti validamente espressi nel proprio collegio subentra al magistrato sorteggiato che ha ottenuto la più bassa percentuale di voti appartenente alle categorie rappresentate in eccedenza rispetto alle quote minime (anche se eletto in un collegio diverso da quello nel quale è stato eletto il magistrato subentrante).

Ebbene, il sorteggio rappresenta di certo l’arma migliore per scongiurare che la politica, dei magistrati e dei partiti, possa ancora influire sulle determinazioni dell’organo di autogoverno della magistratura e che si verifichino le distorsioni patologiche cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Tuttavia, l’idea che una dea bendata senza bilancia possa decidere la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura rappresenta il definitivo abbandono del metodo meritocratico, soprattutto in considerazione di una precedente fase con votazioni che non necessariamente – come ben sappiamo – predilige il merito.

Posto che non ritengo ci siano alternative plausibili che non rendano eccessivamente macchinoso e complesso il sistema di accesso al CSM, proprio la riformulazione delle ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 24, l. n. 195 del 1958 consente di passare il guado: non tanto con l’esclusione dei magistrati in qualsiasi modo coinvolti con la Scuola Superiore della Magistratura, perché non vedo come possa rappresentare una deminutio o un pericolo di contaminazione politica; quanto con quella dei magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, che caratterizza su base meritocratica l’elettorato passivo.

Purtroppo, la storia ci insegna che la migliore riforma sarà sempre quella … ancora da scrivere!
Di CATELLO VITIELLO

 

[immagine da Pixabay]


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