Nuovo decreto Parco agrisolare
Tra aspettative e delusioni
Il decreto Parco Agrisolare dello scorso 25 marzo 2022 dispone uno stanziamento di 1,5 miliardi a sostegno di investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, finalizzato alla installazione di pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori, con rimozione e smaltimento dei tetti esistenti, e costruzione di nuovi tetti isolati, per creare sistemi automatizzati di ventilazione e/ o di raffreddamento.
Il provvedimento prevede due tipi di intervento.
Il primo, principale e obbligatorio, comprende l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti dei prefabbricati, con potenziale di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti esclusivamente se l’obiettivo sia quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non superi il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.
La vendita di energia elettrica è consentita nella rete, se viene rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Il secondo tipo di intervento, facoltativo, è volto alla riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica della struttura, attraverso, ad esempio, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto o dell’eternit dei tetti, in conformità alla normativa di settore vigente. Siffatta procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro, e in ogni caso dovrà essere allegata la relazione tecnica del professionista abilitato.
I soggetti che possono partecipare sono gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, le imprese agroindustriali in possesso di specifici codici Ateco, le cooperative agricole che svolgono le attività di cui all’art. 2135 c.c., e le cooperative e i consorzi di cui all’art. 1, comma 2, d.lg. n. 228 del 18 maggio 2001. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva aventi un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00.
Le misure hanno da subito suscitato dubbi e perplessità.
In particolare, il regime delle limitazioni è apparso poco comprensibile, considerate le finalità del PNNR, ossia l’iniezione di liquidità nel settore agricolo producendo energia green.
Si aggiunge l’individuazione dell’autoconsumo quale criterio totalizzante per l’accesso alle agevolazioni.
Infine, e non da ultimo, è da evidenziare la delusione delle imprese agricole a fronte di una misura che, da Governo e sindacati, veniva a più riprese descritta come «una boccata d’ossigeno» per le aziende agricole, tenuto altresì conto delle osservazioni dell’Unione europea circa il Piano strategico dell’Italia, che, a tale proposito, incoraggia a trarre pieno vantaggio dalle possibilità dei nuovi interventi, al fine di «aumentare la produzione interna sostenibile e l’uso di energia rinnovabile», (compreso il biogas) migliorando nel contempo la resilienza economica delle aziende agricole.
Il sospetto è che ci si trovi dinanzi all’ennesima scelta potenzialmente valida e innovativa, che rischia però di non esplicare pienamente le proprie potenzialità.
E i motivi sono sempre gli stessi: troppi lacci e lacciuoli, troppi intoppi burocratici, che limitano drasticamente l’accesso e la fruizione delle misure agevolative da parte del cittadino e, nel caso di specie, da parte delle imprese agricole. Queste ultime, in più, sono costrette ad attrezzarsi e a informarsi in proprio, attraverso una propria rete interna di conoscenze e un passaparola, che non fanno altro che indebolire la fiducia nei confronti delle Istituzioni.
In attesa della pubblicazione del bando di partecipazione per il ‘Parco Agrisolare’, è indispensabile favorire un dialogo tra le categorie interessate e il Ministero delle Politiche Agricole, attraverso la diffusione di moduli esplicativi e la promozione di un tavolo di trattative che sappia coinvolgere anche le Regioni.