Nuovo ‘decreto Polizze’

Nuovo ‘decreto Polizze’

Verso una nuova sanità 

È pubblicato il c.d. decreto Polizze (n. 232 del 2023), attuativo dell’art. 10, comma 6, l. n. 24 del 2017 (Gelli/Bianco), recante “obbligo di assicurazione”, ossia l’obbligo di coprire i rischi correlati all’esercizio delle professioni e delle attività sanitarie per la responsabilità civile verso terzi.
Si tratta del “regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie […] nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati”.

Il nuovo decreto, composto da diciannove articoli suddivisi in quattro titoli, regola ex novo aspetti rilevanti nella gestione del rischio clinico e del contenzioso da parte delle strutture sanitarie, completando – dopo circa sette anni – la materia della sicurezza delle cure e della responsabilità sanitaria, come introdotta dalla citata legge Gelli/Bianco.

Tra i principali contenuti, sono:
– la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative, con previsione di massimali suddivisi per classi di rischio/branche, ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento (ad esempio per le strutture che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto – in quanto connotate da un rischio elevato – è previsto un massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; idem per gli esercenti professioni sanitarie in dette classi, con la previsione di un massimale non inferiore a 2 milioni di euro);
– la determinazione di requisiti minimi di garanzia e delle condizioni generali di operatività delle altre “analoghe misure”, nel caso di assunzione diretta del rischio da parte della struttura (cfr. art. 9 del regolamento);
– la previsione di precisi obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture sanitarie (cfr. art. 7 del Regolamento);
– la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, con derivanti obblighi di certificazione in capo ai rispettivi Collegi Sindacali (ex Revisori).

Quanto all’ambito di applicazione, sono interessate le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, gli esercenti professioni sanitarie e le imprese di assicurazione.

L’intervenuta regolamentazione dell’obbligo assicurativo, connotata da modelli organizzativi improntati all’efficiente gestione e prevenzione del rischio, muove dal duplice intento di voler tutelare la sicurezza delle cure e dei pazienti, da un lato, e la serenità d’azione dei professionisti, dall’altro.
Più in particolare, mediante tale “copertura” si vuol garantire maggior libertà e serenità nello svolgimento dell’attività sanitaria da parte degli operatori, che vivranno con minor apprensione la minaccia di aggressioni risarcitorie al proprio patrimonio; quale contributo alla promozione di quelle attività di cura considerate endemicamente rischiose. Di riflesso, la soddisfazione degli eventuali diritti risarcitori dei pazienti sarà garantita grazie alla capienza patrimoniale dell’impresa assicurativa – aggredibile in via diretta, con severi parametri di solvibilità – e/o attraverso le “analoghe misure” di copertura del rischio, nel caso in cui le strutture sanitarie abbiano optato per la cd. autoritenzione parziale o totale del rischio.
Più nel dettaglio, l’effetto sarà quello di rendere altresì operativo il regime dell’azione diretta di risarcimento danni del paziente nei confronti della compagnia della struttura sanitaria danneggiante (secondo la logica già prevista nella RC auto), come prevista dall’art. 12 della legge Gelli.

Quali saranno, dunque, le attività da porre in essere, entro quali tempistiche, ma soprattutto chi saranno gli attori coinvolti in primo piano?

In primis, le strutture sanitarie dovranno compiere una scelta ben ponderata e trasparente, ossia se operare mediante assunzione diretta del rischio (anche solo parzialmente), ovvero se affidarsi alle imprese assicurative del mercato; al contempo, queste ultime dovranno adeguare i contratti assicurativi ai nuovi requisiti dettati dal Regolamento.
Dal punto di vista delle strutture, infatti, nel primo caso, anche detto di “autoretenzione”, la scelta dovrà esser operata mediante apposita deliberazione dei vertici aziendali (ad esempio mediante una Delibera del Direttore Generale), che ne evidenzi altresì le modalità di funzionamento e le motivazioni sottese, giammai correlate a ragioni di “risparmio”.
Tale scenario vedrà una serie di attività propedeutiche e necessarie (ci si riferisce alla sezione del Decreto relativa alle “analoghe misure”), con riflessi – tra l’altro – sui Bilanci, quali la previsione di un doppio fondo a garanzia della solvenza, da sottoporre a certificazione ad opera dell’organo Collegio Sindacale, al fine di vagliare la congruità degli accantonamenti (cfr. art. 10, in termini di fondi dedicati ed art. 11, per i costi relativi a sinistri già denunciati).
In ossequio alla logica del “meglio prevenire che curare”, bisognerà, quindi, premunirsi di un’idonea “attrezzatura”, volta a garantire la miglior gestione del rischio sul piano della protezione dei danneggiati e degli esercenti strutturati – al pari di quella offerta dalle compagnie assicurative – con la previsione di adeguati processi di governo continuo del rischio clinico e della funzione di “valutazione dei sinistri” sui piani medico-legale, clinico e giuridico (cfr. artt. 16 e 17). Ed ancora, nel caso di sistema “misto” di gestione del rischio, l’art. 15 impone obbligatoriamente la stipula di appositi protocolli gestionali tra assicuratore e struttura, che comprendano anche le fasi di liquidazione ed istruzione del sinistro.
Per quanto concerne la posizione degli esercenti professioni sanitarie, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento sarà la struttura a prendersi carico della copertura delle relative responsabilità in materia (dipendenti o liberi professionisti). Infatti, la polizza della struttura sanitaria dovrà coprire anche dai danni cagionati “dal personale operante a qualunque titolo”, e quindi da qualsiasi medico che operi all’interno della struttura sanitaria; e dai medici e/o esercenti che svolgono l’attività in struttura in regime di libera professione intramuraria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura.
Tra le modalità indicate vi sono la stipula di una convenzione assicurativa, ovvero integrando i fondi all’uopo costituiti in caso di “analoghe misure”. Le polizze assicurative personali potranno essere comunque acquistate. Restano ferme, al contempo, le azioni di rivalsa e di regresso nei casi di responsabilità per colpa grave dell’esercente (di cui alle polizze obbligatorie ex art. 10 comma 3 della legge Gelli), i cui costi sono a carico di ciascun professionista tenuto ex lege ad assicurarsi.

Quanto alle tempistiche, l’art.18 del decreto prevede che i soggetti interessati dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro 24 mesi dall’entrata in vigore; per le strutture, inoltre, il predetto sistema dovrà esser attuato “nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, ai sensi della clausola finale di invarianza finanziaria.

Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti dette professioni dovranno, quindi, obbligatoriamente assicurarsi nei suddetti termini; al contempo, però, non è stato previsto un corrispondente obbligo a contrarre in capo alle imprese di assicurazione. Invero, in ottica critica si segnala che, ad oggi, sono pochi i protagonisti assicurativi realmente impegnati nel settore della responsabilità sanitaria, spesso connotato da un’alta sinistrosità (si pensi alle vicende di malpractice ostetrico ginecologica).

Per l’attuazione, quindi, sarà opportuno compiere nuove rilevanti scelte, interpretando al meglio tutti gli interessi coinvolti e i cambiamenti necessari.



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