OCCORRE UN INTERVENTO FISCALE SULLE C.DD. MINUSVALENZE – COMUNICATO 23.03.21

OCCORRE UN INTERVENTO FISCALE SULLE C.DD. MINUSVALENZE – COMUNICATO 23.03.21

Nella prospettiva di una presta ripresa, in termini di sviluppo e di sana tenuta dei conti pubblici, occorre prestare particolare accortezza nella gestione del risparmio e nelle scelte di investimento.

Di recente, in occasione della Giornata mondiale del Risparmio, il Presidente della Repubblica ha messo in risalto il legame indissolubile tra etica, sviluppo e valore sociale di quel risparmio che, a natura multidimensionale, porta in sé tutto ciò che serve a garantire stabilità economica e finanziaria del Paese.
È opinione convincente che l’art. 47 cost. si ponga a protezione del risparmio, bene della vita, nella sua componente dinamica, quella che permea il circuito economico, dal deposito bancario (che ha una rischiosità intrinseca, messa in risalto dal fenomeno del burdensharing e del bail in) a ogni forma di investimento dato dal conferimento di una somma di danaro con attesa di profitto o remunerazione.

Ciò si dice nella presa di coscienza che la recente fase emergenziale ha comportato perdite importanti sul denaro investito da tanti cittadini in società quotate che rappresentano gran parte del tessuto produttivo nazionale e che ora vivono un momento di forte affanno. Si devono intendere oltremodo superati i contorni della normale alea (quella fisiologica di ogni investimento di natura finanziaria) e prevedere l’andamento del mercato per il futuro prossimo si mostra complesso. Le restrizioni imposte per il contenimento della crisi pandemica hanno aggravato la già persistente precarietà economica di piccoli e medi investitori.

In linea con le proposte avanzate negli scorsi mesi, Meritocrazia Italia insiste sulla necessità di rafforzare le misure d’impatto fiscale già adottate, senza remore nell’inserimento di nuovi interventi sul dossier titoli, con occhio benevolo per i piccoli investitori, con meno esperienza e maggiore fragilità (i c.dd. investitori retails).

Utile sarebbe un intervento fiscale sulle c.dd. minusvalenze, che, incamerate nello ‘zainetto fiscale” del risparmiatore, parte del dossier titoli, vengono poi eventualmente compensate con ipotetiche plusvalenze.
La normativa vigente prevede, infatti, la possibilità di compensare tra di loro redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 t.u.i.r.), i c.dd. capital gain, plusvalenze/minusvalenze ottenute con la cessione di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi, titoli sicav, certificati e derivati). È ammessa la compensazione delle minusvalenze soltanto con eventuali plusvalenze generate da redditi della stessa natura. E la minusvalenza rappresenta un credito fiscale valido nei 4 anni successivi dalla sua formazione.
Diversamente, non viene consentito di compensare tra loro i redditi di capitale (artt. 44 e 45 t.u.i.r.), che non possono mai essere negativi, al limite nulli. Le minusvalenze e le plusvalenze generate con investimenti in fondi comuni e sicav, interessi sui conti correnti, cedole su titoli di stato, obbligazioni/dividendi, appartengono a questa categoria.
Invece, la possibilità per i piccoli investitori retails di compensare i redditi/perdite di capitale con gli utili/perdite da redditi diversi rappresenterebbe una importante opportunità.

Per questo, Meritocrazia Italia propone di estendere ai piccoli investitori retails il periodo fiscale di compensazione delle minusvalenze già maturate (su tutti i dossier titoli presso gli intermediari), considerato che i risparmiatori sono piuttosto lontani dai valori di carico antecedenti alla comunicazione della Brexit, e consentire il recupero delle minusvalenze anche tra investimenti eterogenei, come prodotti assicurativi e fondi pensione. Le eventuali plusvalenze anche su prodotti finanziari-assicurativi potrebbero essere compensate con altre passività finanziarie, anche con possibilità di disinvestimento parziale.

L’obiettivo primo è nella riconquista della fiducia.



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