PER UN AFFIDO REALMENTE PARITARIO
Perché si è genitori sempre
Con il recente decreto n. 218, il Tribunale di Perugia apre nuovamente all’affido realmente paritario.
Diverse sono le associazioni che da tempo si battono per la tutela dei minori e la parità dei diritti e doveri dei coniugi separati.
Non si negano alcuni importanti passi in avanti, dal 2006 a oggi.
Il c.d. affido condiviso, infatti, si è fin da subito dovuto confrontare con la prassi dell’affido condiviso con collocamento prevalente (quasi sempre a favore della madre) che in realtà non risultava essere molto diverso dal vecchio affido esclusivo.
Non si dubita che la rottura del legame tra i genitori possa avere effetti negativi sui figli a tutte le età. Vero anche che, a ben vedere, spesso non è l’evento in sé della separazione o del divorzio a creare problemi e ricadute, quanto, piuttosto, la maldestra gestione dell’evento, che procura situazioni volte ad influire negativamente sulla sicurezza fisica e psicologica dei minori.
Il valore familiare dovrebbe essere conservato anche dopo la separazione, perché i genitori si separano ma la cura dei figli resta sempre nella responsabilità di entrambi. Il concetto di ‘unità familiare’ sopravvive alla rottura del vincolo affettivo.
La ‘bigenitorialità’, come diritto del minore di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi», nasconde in sé, altro lato della medaglia, la possibilità di ciascuno dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e in modo paritetico.
Dal punto di vista economico, ciascuno dei genitori è chiamato a provvedere in misura proporzionale al proprio reddito, ferma la possibilità di intervento del giudice, con previsione di un assegno periodico per il riequilibrio delle spese. Viene così eliminato, almeno teoricamente, l’assegno di mantenimento. ‘Teoricamente’, perché resta il principio del «mantenimento del tenore di vita», con tutte le sue contraddizioni, postulando la possibilità di mantenere una famiglia con lo stesso reddito anche quando, magari, se ne sia formata un’altra. Un principio, dunque, che andrebbe rivisto in prospettiva d’equità al fine di non generare improponibili squilibri che condizionano la vita dei soggetti coinvolti compresi i minori.
La questione è di solito fonte di conflitto familiare, con ricadute sui rapporti tra i coniugi e con i figli.
In questo scenario, si innesta la sentenza del Tribunale di Perugia: «se il figlio trascorre lo stesso tempo a turno con entrambi i genitori, va revocato l’assegno di mantenimento previsto, in via provvisoria, a carico del padre in favore della madre». Un’apertura al mantenimento diretto per un perfetto e reale affido condiviso.
Ora resta al legislatore regolare processi e sistemi, per garantire parità in una realtà familiare nuova, nella quale non sempre coniugi e genitori sono figure coincidenti.
È fondamentale predisporre gli strumenti utili a consentire a entrambi i genitori di vivere il proprio diritto alla genitorialità senza pregiudizio per la possibilità di compiere anche scelte esistenziali diverse dalla prosecuzione del rapporto coniugale. La libertà di ripensamento va depurata da anacronistici retaggi culturali che portano a considerare la separazione come evento eccezionale e non come convinta scelta.
Di utilità sarebbe:
– definire l’istituto del mantenimento diretto quale misura prioritaria, e, all’occorrenza consentire la creazione di un ‘fondo familiare’ in sostituzione all’attuale assegno di mantenimento, per contribuire in maniera paritetica alla crescita del figlio (superando il concetto del mantenimento dello stesso tenore di vita per affermare il principio invece di un mantenimento congiunto dei figli);
– promuovere percorsi multidisciplinari a sostegno delle parti, in particolar modo di quella che ha subito la decisione, per il recupero della figura genitoriale e la migliore accettazione della fine del rapporto coniugale;
– introdurre il principio della ‘doppia residenza’ per i minori figli di genitori separati, in modo da garantire una piena attuazione dell’affido condiviso, un’equa ripartizione dei costi (ad esempio al fine dei soggetti residenti per il calcolo della tassa sui rifiuti) e dei benefici legati alla presenza di minori all’interno del nucleo familiare (ad esempio nel calcolo dell’ISEE). Tale ipotesi riguarderebbe solo in caso di genitori che abitino a una distanza, da definire, in cui l’affido condiviso sia concretamente possibile, senza pregiudizio per la stabilità di vita del minore. Le decisioni relative alla scelta del pediatra, della scuola da frequentare o degli sport da praticare dovrebbero essere prese di comune accordo, sempre in considerazione delle inclinazioni e delle preferenze mostrate dal figlio secondo il grado di capacità di discernimento, mentre i carichi di imposta dovrebbero essere adeguati alle nuove esigenze familiari, con possibilità di distribuzione fino al 50% tra gli ex coniugi;
– definire i presupposti per il ricorso all’eccezione dell’affidamento esclusivo.