Proposta di riforma delle funzioni della Corte dei Conti
Contro la ‘paura della firma’
È stata presentata qualche giorno fa la proposta di legge per la riforma della funzione di controllo della Corte dei Conti.
Un nuovo intervento sui poteri della Corte, dopo quello che ha sottratto ai magistrati contabili il controllo concomitante, in itinere, sul PNRR.
Si tratta di una proposta strutturata in cinque articoli che, come si legge nella relazione al progetto, tende a scongiurare la c.d. «paura della firma», che ormai da tempo affligge la pubblica amministrazione italiana, e mira ad attribuire alla Corte dei Conti un ruolo di supporto agli amministratori pubblici per garantire, da un lato, un’adeguata assistenza nel processo di gestione del danaro pubblico e, dall’altro, evitare processi che il più delle volte si concludono con accuse infondate, ledendo la professionalità dei dipendenti e la loro reputazione.
I punti cardine della riforma investono in primo luogo il ruolo del controllo preventivo di legittimità, impedendo di sottoporre a giudizio quegli amministratori che abbiano adottato quell’atto che, superato il predetto controllo, sia stato vistato e registrato.
Nel testo della proposta si prevede inoltre che, nel caso in cui si giunga a una conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, resta esclusa la responsabilità per colpa grave degli amministratori. E, ancora, in tema di responsabilità per colpa, esclusa fino a giugno 2024 per tutti gli atti relativi al PNRR, la proposta di riforma chiede che, nel reintrodurla, venga previsto un limite quantitativo.
A tutela di coloro che svolgono funzioni di responsabilità nella gestione di risorse pubbliche, si chiede l’introduzione di un obbligo assicurativo, offrendo all’amministrazione di appartenenza la facoltà di destinare una parte del trattamento economico accessorio spettante al dirigente o funzionario alla stipulazione di una polizza assicurativa, garantendo così che l’amministrazione stessa possa sempre e comunque ottenere – a prescindere dalle condizioni economiche del condannato – il pieno risarcimento del danno patrimoniale ascrivibile a colpa grave del dirigente medesimo.
Quanto poi al sistema sanzionatorio, si vuole introdurre un meccanismo in forza del quale, in relazione alla gravità della colpa, nella sentenza definitiva di condanna può essere comminato al dirigente o al funzionario un periodo di sospensione dalla gestione di risorse pubbliche, compreso fra sei mesi e tre anni, con destinazione ad incarichi di studio o ricerca.
Mentre nei casi più gravi, caratterizzati da comportamento doloso, la Corte dei conti può disporre anche la destituzione del dirigente o del funzionario pubblico.
Per i dirigenti responsabili dell’attuazione dei procedimenti relativi al PNRR, è prevista una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 150,00 euro e un massimo fino a due annualità del suo trattamento economico complessivo annuo lordo, qualora per fatti a loro imputabili, si verifichi un ritardo per un tempo superiore al 10 per cento rispetto a quello stabilito.
Si introduce poi una disposizione che elimina le conseguenze pregiudizievoli di natura economica nei confronti di coloro sono stati sottoposti a giudizio in conseguenza di atti e fatti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, ed il giudizio si è concluso con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità.
Si prevedono ancora il dimezzamento dei termini per effettuare il controllo relativamente agli appalti connessi all’attuazione del PNRR/PNIEC e l’anticipazione del controllo stesso al momento dell’aggiudicazione, invece che alla stipula del contratto, in modo da non creare situazioni di forte affidamento da parte dei contraenti.
Se la Corte non risponde tempestivamente o non effettua il controllo preventivo nei termini, opera, comunque, l’esclusione della responsabilità per colpa grave; infine, si prevede che l’eventuale diniego di registrazione debba essere motivato.
Per tutti gli atti di spesa non sottoponibili al controllo preventivo di legittimità è prevista, in sostituzione, una attività consultiva nelle materie della contabilità pubblica che consente di richiedere un parere preventivo alla Corte dei Conti, in tutte le fattispecie in cui l’amministrazione si trovi di fronte a situazioni complesse e che possano avere conseguenze sul piano della responsabilità per colpa grave.
Il progetto di proposta ha ripercussioni sul sistema della p.a., favorendo l’innalzamento della soglia della trasparenza e del buon andamento, attraverso l’attribuzione di un nuovo ruolo alla Corte dei Conti, che tuteli la finanza pubblica dagli amministratori incapaci e valorizzi invece quelli più preparati e soprattutto più leali.
La riforma della magistratura contabile avrebbe, secondo i sostenitori della proposta, il pregio di consentire ai cittadini di conoscere e controllare la gestione della cosa pubblica e di sapere come il denaro viene speso offrendo dunque un servizio in loro favore.
D’altro lato, però, non manca chi, in aperto dissenso con quanto appena detto, reputa che la riforma così come formulata altro non sia che un escamotage per minare l’equilibrio e l’autonomia dei poteri della Corte dei Conti e favorire l’irresponsabilità dei pubblici funzionari. Sarebbero, insomma, norme tese ad alimentare illiceità e malaffare che dunque favorirebbero pratiche scorrette sottratte al controllo della magistratura contabile e a danno dei cittadini.
Garantire autonomia e indipendenza alla Magistratura è fondamentale, nel rispetto della separazione dei poteri e della riserva di amministrazione.
Occorre perseguire la strada dell’equilibrio e del giusto contemperamento degli interessi in gioco, assicurando ai magistrati contabili il corretto esercizio dei poteri, responsabilizzando i dipendenti e i funzionari pubblici, senza paralizzare l’attività amministrativa.
Il fine ultimo resta la tutela dei cittadini e della cosa pubblica, ottemperando alle regole della trasparenza e dell’integrità della pubblica amministrazione, verso maggiori buon andamento e imparzialità.