Prossime elezioni del Parlamento europeo
Come funziona
Le procedure di elezione del Parlamento Europeo sono regolate sia dalla legislazione europea, posta dall’Atto elettorale europeo, un documento adottato dal Consiglio in data 20 settembre del 1976, che pone norme comuni a tutti gli Stati membri, sia da disposizioni nazionali specifiche, che variano da uno Stato all’altro.
Le norme comuni stabiliscono il principio di rappresentanza proporzionale, pongono norme relative alle soglie minime di sbarramento (fissandone una volontaria, pari a un massimo del 5%, per l’attribuzione dei seggi a livello nazionale, e una obbligatoria compresa tra il 2% e il 5% per le circoscrizioni con più di 35 seggi), nonché talune incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.
Con il Trattato di Lisbona il diritto di voto e di eleggibilità ha acquisito il valore di un diritto fondamentale (art. 39 Carta dei diritti fondamentali dell’UE).
Il diritto nazionale, poi, disciplina molti altri aspetti rilevanti, quali il sistema elettorale o il numero delle circoscrizioni.
Il numero dei seggi che spetta a ciascuno Stato membro è stabilito in virtù del principio della proporzionalità degressiva: i Paesi con una popolazione più elevata hanno più seggi rispetto ai Paesi di dimensioni minori, ma questi ultimi ottengono un numero di seggi superiore a quello che avrebbero sotto il profilo puramente proporzionale. A tal proposito i parlamentari europei hanno, di recente, approvato la decisione del Consiglio europeo di aumentare da 705 a 720 il numero dei deputati per la prossima legislatura, in virtù dei cambiamenti demografici nell’Unione Europea rispetto alle precedenti elezioni. In ogni caso nulla cambia per l’Italia cui spettano 76 deputati.
In Italia la disciplina delle elezioni dei rappresentanti europei è nella l. n. 18 del 24 gennaio del 1979, improntata a uno spiccato proporzionalismo, che all’epoca della sua emanazione, informava molte leggi elettorali italiane. La normativa è stata modificata da provvedimenti successivi, tra i quali, da ultimo, la l. n. 10 del 2009, che ha introdotto una soglia minima di sbarramento del 4%.
Il diritto di voto, in Italia, come nella maggior parte degli Stati membri, può essere esercitato da cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età. Fanno eccezione a questa regola Austria e Malta, che richiedono i 16 anni, e Grecia, dove occorrono i 17 anni. Per l’elettorato passivo, in Italia, è richiesta l’età minima di 25 anni, a differenza della maggior parte degli Stati membri, in cui è richiesta l’età di 18 anni.
L’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni, che comprendono più Regioni, assegnatarie di un numero di seggi variabile a seconda della rispettiva popolazione, che concorrono a formare il collegio unico nazionale. Nella maggior parte degli Stati membri, al contrario, esiste un’unica circoscrizione a carattere nazionale.
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Sono esonerati dall’obbligo di sottoscrizione quei partiti politici che abbiano almeno un rappresentante al Parlamento nazionale o europeo. I seggi sono attribuiti a ciascuna lista proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti e assegnati in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione. Sono, quindi, proclamati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
In data 3 maggio 2022 il Parlamento ha avviato una riforma dell’Atto elettorale europeo al fine di porre le basi per un’unica elezione europea con norme comuni.
Il progetto legislativo mira a consentire la candidatura alle elezioni a tutti gli europei di età pari o superiore ai 18 anni, e a definire una soglia elettorale obbligatoria, pari al 3,5%, per le circoscrizioni di 60 seggi o più, parità di accesso alle elezioni per tutti i cittadini, compresi quelli con disAbilità, e possibilità di votare per posta nonché obbligo di parità di genere mediante liste chiuse o quote, e infine il diritto per i cittadini di eleggere il Presidente della Commissione attraverso liste paneuropee e l’ istituzione di un’autorità elettorale europea per vigilare sul rispetto delle nuove norme.
Come previsto dall’art. 223 TFUE, l’iniziativa legislativa del Parlamento dovrà essere approvata all’unanimità dal Consiglio europeo per tornare al Parlamento affinché i deputati possano esprimere il loro assenso. Successivamente gli Stati membri dovranno recepire la normativa conformemente alle rispettive norme costituzionali.
L’iter legislativo è solo all’inizio e si presenta arduo, considerata l’opposizione di alcuni Stati membri; tuttavia, se è vero che una normativa comune potrebbe limitare la libertà e la sovranità degli Stati, di sicuro aumenterebbe il grado di uguaglianza dei cittadini e dei partiti europei.