REATI AMBIENTALI

REATI AMBIENTALI

Una risposta di verità

La tutela dell’ambiente si rinviene, quale fonte genetica, “direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni che concernono l’individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale, ambientale”. Così la Corte di Cassazione, con decisione del 19 giugno 1996, n. 5650 sul disastro del Vajont.

Il codice penale prevede numerose fattispecie di reati ambientali:
• incendio boschivo (423 bis c.p.)
• inondazione, frana, valanga (426 c.p.)
• danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.)
• crollo di costruzioni o altri disastri (434 c.p.)
• avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.)
• distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione (499 c.p.)
• diffusione di una malattia delle piante o degli animali (500 c.p.)
• uccisione di animali (544 bis c.p)
• maltrattamento di animali (544 ter c.p.)
• spettacoli o manifestazioni vietati (544 quater c.p.)
• divieto di combattimenti tra animali (544 quinquies c.p)
• getto pericoloso di cose (674 c.p.)
• danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (733 c.p.)
• distruzione o deturpamento di bellezze naturali (734 c.p.)

Il legislatore, nel 2015, ha riformato la materia dei reati ambientali, (l. n. 68, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”), introducendo una serie di nuovi reati quali:
• l’inquinamento ambientale (artt. 452 bis e ter, c.p.);
• il disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
• l’inquinamento e disastro ambientale colposi (art. 452 quater c.p.);
• il Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
• l’Aggravante ambientale (art. 452 novies c.p.);
• l’Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.).

Della novella, oltre a questi, meritano un maggiore approfondimento le ipotesi di associazione a delinquere nei reati ambientali, confisca, ravvedimento operoso, ripristino dello stato dei luoghi,  e omessa bonifica.

È risaputo che le Mafie svolgono un ruolo fondamentale nell’inquinamento ambientale e nei disastri ambientali. Ne sono prova le c.dd. ‘Terre dei fuochi’ disseminate laddove queste controllano il territorio ed è per tale motivo che l’art. 452 octies prevede delle circostanze aggravanti tanto ove a gestire il disegno criminoso vi sia un’associazione a delinquere c.d. semplice, ma anche e soprattutto se trattasi di un’associazione mafiosa. Aggravante che diviene ad effetto speciale, poiché prevede un aumento di pena da un terzo alla metà, “se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Si è trattato di una svolta molto importante perché ha riconosciuto il ruolo delle mafie in tali gravissimi reati, punendo in maniera ancora più dura il pubblico ufficiale (o l’incaricato di un pubblico servizio) infedele allo Stato.

Non solo.

E’ risaputo anche che la lotta alle mafie ha conseguito importanti risultati con l’introduzione dell’istituto della confisca, per cui il legislatore introduce il medesimo istituto in tale ambito, prevedendo sempre, in caso tanto di condanna, quanto di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti previsti dagli artt. 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies, “la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Ebbene, si tratta in tali ipotesi, di obbligo alla confisca, in caso di condanna ovvero di c.d. patteggiamento della pena, e di confisca, ove non sia possibile procedere direttamente sui beni del condannato, anche dei beni semplicemente nella sua disponibilità. In tale contesto, risulta di grande importanza ed utilità anche il vincolo di disponibilità ed uso dei beni confiscati o dei loro proventi, in favore della bonifica dei luoghi soggetti ai reati ambientali.

Tutte disposizioni di estrema importanza, che stanno fornendo un contribuito importante alla lotta contro i reati ambientali, accompagnate, tra l’altro, da norme che incentivano anche atteggiamenti riparativi quali il ravvedimento operoso, ex art. 452 decies c.p., ovvero che comunque obbligano al ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 452 duodecies.

Lo Stato, per decenni rimasto inerte a fronte di gravi reati ambientali commessi in nome di ipotetici interessi nazionali, oggi, invece, sembra aver cambiato l’atteggiamento e l’approccio a tale problematica, che tra l’altro supera anche i meri interessi nazionali.

Occorrerebbe comprendere che ogni risorsa utilizzata è una risorsa sottratta al pianeta e che, pertanto, anche il consumo consapevole è di fondamentale importanza (di acqua, cibo, vestiario e ogni altro bene di consumo, necessariamente realizzato, lo si ribadisce nuovamente, attraverso l’utilizzo delle risorse, non infinite, messe a disposizione dal nostro pianeta).

E’ possibile agire e incidere maggiormente nella prevenzione e nella educazione al rispetto dell’ambiente. Servono politiche di sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente, serve far comprendere, a giovani ed adulti, che l’ambiente appartiene a tutti ed è un bene deperibile, e che spesso i danni arrecati non sono riparabili e che l’ambiente e la sua tutela, per alcuni versi, rappresentano, rifacendoci ai principii costituzionali sopramenzionati, dei diritti inalienabili dell’uomo e di ogni essere vivente.

Si è atteso tanto, troppo tempo.

 

 



<p style="color:#fff; font-weight:normal; line-height:12px; margin-bottom:10px;">Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta la nostra Privacy Policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.</p> Leggi la nostra cookie policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi