RIFORMA GIUSTIZIA CIVILE: SI PARTA DALLA GIURISDIZIONE – COMUNICATO 10.09.21
La necessità di snellimento dei riti, in risposta all’annoso problema delle lungaggini processuali, ispira da sempre ogni desiderio di riforma. Meno frequente il richiamo alla questione, pure centrale, della disagevole individuazione del giudice naturale e dell’esigenza di individuabilità univoca dell’Autorità giudiziaria competente a conoscere della singola controversia, secondo criteri oggettivi e non soggetti ad ambiguità o discrezionalità.
Eppure è innegabile la proliferazione di norme di riparto delle competenze per materia che hanno finito per creare questioni di confine, di incerta attribuzione. Sì che, privato di effettività il principio della certezza del diritto, il cittadino è spesso relegato, per tempi indefiniti, in un limbo di incertezza prima di poter esercitare il proprio diritto fondamentale alla difesa. Nei fatti, accade spesso che il fascicolo rimbalzi tra Uffici Giudiziari in attesa di capire chi sia il Giudice Competente.
Meritocrazia Italia ha già espresso l’esigenza di introdurre un sistema di controllo preventivo di immediata attuazione, che escluda ogni rischio di vanificazione della tutela azionata dal cittadino per motivi di Giurisdizione, proponendo l’istituzione di un Ufficio Filtro a composizione mista, operante nei casi di dubbia interpretazione e deputato alla individuazione del giudice naturale e allo smistamento dei ricorsi direttamente all’ufficio del giudice competente, con soppressione delle norme processuali che comminano inammissibilità e decadenze legate a ‘errori’ sulla giurisdizione.
Perché non può essere il cittadino a pagare il peso di una burocrazia delle Giurisdizioni, sia in ordine di costi e sia in ordine di mancata pronuncia nel merito.
Secondo il dettaglio tecnico della proposta già condivisa, l’ufficio dovrà essere composto da magistrati della magistratura ordinaria, amministrativa, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, mentre l’inoltro del ricorso presso l’Ufficio Filtro dovrà avvenire, per i casi caratterizzati da incertezza, all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa e a impulso della Cancelleria adita, la quale dovrebbe provvedere a rimettere l’atto all’Ufficio Filtro così impedendo, una volta per tutte, che l’errore sulla giurisdizione precluda la successiva statuizione nel merito della domanda.
L’auspicio è rivolto a tutte le forze parlamentari affinché possano condividere e supportare una riforma che sia concretamente volta a velocizzare i tempi di giudizio senza mortificare o irragionevolmente differire il libero esercizio del diritto di difesa.