SELEZIONE INFORMATIVA, LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E BILANCIAMENTO DI INTERESSI

SELEZIONE INFORMATIVA, LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E BILANCIAMENTO DI INTERESSI

La legittimità di ogni interferenza di scelte imprenditoriali o politiche con le libertà fondamentali di espressione e di informazione deve essere valutata con approccio casistico, mediante il bilanciamento secondo ragionevolezza di tutte le specifiche esigenze in gioco.

In occasione del concerto dei Pearl Jam del 5 agosto 2007, a Lollapalooza (Chicago), il cantante Eddie Vedder esprimeva il proprio dissenso nei confronti dell’allora Presidente degli Stati Uniti modificando parte del testo del brano dei Pink Floyd The Wall. Il noto verso «Another Brick in the Wall» diventava «George Bush, leave this world alone» e «George Bush find yourself another home». La Telco americana AT&T, che aveva predisposto un webcast per la partecipazione virtuale all’evento, approfittò della leggera differita temporale (prevista per consentire il taglio di eventuali espressioni «oscene e blasfeme»), per silenziare anche i versi di contestazione.

Nello stesso anno, l’operatore statunitense Verizon negava a un’associazione per i diritti sulle donne la possibilità di istituire un programma informativo via sms e di trasmettere, ai clienti della compagnia telefonica che avessero attivato il servizio di news sui temi sponsorizzati, messaggi di stampo filo-abortista, reputati controversi e sgradevoli.

Parimenti, Telus, ISP canadese, nel 2005, sceglieva di bloccare l’accesso dei suoi abbonati al web dell’associazione sindacale con la quale era precedentemente insorta una controversia. Per di più il blocco era causa anche di un massivo filtraggio collaterale che rendeva inaccessibili più di altri settecento siti abbinati allo stesso indirizzo IP ed estranei alla vicenda.

In tutti i casi, la discriminazione arbitraria delle informazioni accessibili ha alimentato la polemica in ordine a una presunta illegittima compressione della libertà di opinione e di manifestazione del pensiero e alla violazione del pluralismo informativo e del rispetto per le diversità culturali.

Quando si verifica l’interferenza con il libero esercizio delle libertà fondamentali, la legittimità della condotta lesiva deve poter essere valutata con approccio casistico, mediante il bilanciamento secondo ragionevolezza di tutte le specifiche esigenze in gioco. Il problema non può mai essere risolto in astratto e una volta per tutte.

Se a muovere è l’interesse all’esercizio dell’attività economica e imprenditoriale del provider o alla tutela della immagine pubblica dello stesso, è facile pensare che meriti prioritaria attenzione il bisogno di garantire valori esistenziali come, oltre a quelli menzionati, libertà di aggregazione e partecipazione, diritto alla riservatezza delle comunicazioni personali e della vita privata, tutela dei minori, o istanze di moderna emersione come il diritto (reputato fondamentale) di accesso a internet, al superamento del digital divide e diritto d’autore.

Lo impone la gerarchia dei valori proposta dalla Carta costituzionale.

Quando, invece, la comparazione riguarda soltanto istanze di carattere non economico, sciogliere il nodo è più complicato.

La questione si pone con riferimento alle pratiche di censura, che, quand’anche coerenti con i principi fondamentali e mirate a tutelare interessi costituzionalmente rilevanti, talora sono articolate in modo tale da arrecare pregiudizio a libertà altrettanto meritevoli di protezione.

Quantomeno discutibile è, ad esempio, la legittimità della black list, predisposta dal governo australiano, dei contenuti vietati in Rete. Secondo indiscrezioni dall’incerta attendibilità, l’elenco conterebbe almeno mille libri non divulgabili online. Del veto non viene data comunicazione né all’autore né alla casa editrice; la richiesta di acquisto da parte dell’utente viene semplicemente declinata senza ulteriori indicazioni. Di più, la lista contemplerebbe non soltanto siti pedopornografici, come dichiarato, ma anche siti a favore di aborto ed eutanasia, dedicati all’omosessualità o all’islamismo, e addirittura il blog di un astrologo e il sito web di uno studio dentistico. Nel richiamare alla memoria i timori suscitati dal potere della carta stampata che indussero Papa Paolo IV, nel 1559, a pubblicare la prima edizione dell’index librorum proibitorum, l’allarme suscitato dal potenziale dei nuovi strumenti di comunicazione rivela la medesima presa di coscienza della portata rivoluzionaria dei canali di trasmissione virtuale. L’opacità rispetto alle condotte consentite fa perdere agli internauti il vantaggio un tempo concesso a luterani e anabattisti, mai in dubbio rispetto alla illiceità della propria condotta.

A voler discutere di censura, si pensi anche alle pratiche di monitoraggio capillare (finanche) del contenuto di conversazioni private (chat, email e forum) dei regimi dell’estremo oriente. Per vero, se, nella specie, vale ragionare sull’argomento della tutela della sicurezza nazionale come limite necessario alla riservatezza delle comunicazioni del singolo, più facile è comprendere quale possa essere l’esito del bilanciamento quando il monitoraggio delle personali abitudini di navigazione è funzionale alla costruzione di un piano di bombardamento pubblicitario, costruito sulle preferenze del particolare utente.

Il punto è che la particolare interferenza con i diritti fondamentali all’informazione, variamente declinati, ha ragion d’essere ed è legittima se ragionevole, giustificata (dunque non discriminatoria) e non oltremodo intrusiva nelle esperienze dei singoli.

Il sentimento comune è che, quando la manifestazione delle idee si spiega nel modo virtuale, le maglie della libertà debbano essere più larghe, per via della tanto invocata neutralità della Rete e della incompatibilità di ogni forma di controllo con l’incontenibile flusso dei dati, che non può essere reso prioritario, degradato né bloccato.

Eppure al criterio della ragionevolezza come limite alla manipolazione del libero flusso dei pacchetti informativi in internet si rivolgeva meritoriamente anche il risalente disegno di legge n. S.2576 del 24 febbraio 2011. Allo stesso criterio si rivolgono le Autorità indipendenti competenti anche in altri Paesi.

Il problema è verificare, volta per volta, come servirsi di tale parametro. La difficoltà è avvertita (e ammessa) finora dalla giurisprudenza nordamericana che, chiamata più di altre a confrontarsi con la questione, ricerca criteri «più certi» (rectius di tipo formale) per risolvere l’annoso dilemma della distinzione tra «reasonable network management» e «unjustified suppression of disfavored application». Mai nega, però, che l’indagine sul carattere abusivo della pratica di filtraggio dei dati, mirata a verificarne l’eventuale anticompetitività o le potenzialità lesive di diritti fondamentali, debba riguardare le singole fattispecie concrete e passare attraverso il dovuto bilanciamento tra esigenze di tutela della concorrenza, ragioni degli utenti nelle libertà di accedere contenuti e di determinazione economica consapevole, e altri interessi meritevoli di protezione ed emergenti nei singoli casi.

Del resto, sono gli stessi gruppi di interesse che, dal basso, invocano un approccio pragmatico alla questione, nel senso di «valutare, caso per caso, gli effetti delle pratiche di gestione e di pricing di ciascun soggetto della catena del valore sull’ecosistema digitale nel suo complesso», valorizzando l’unicità di ogni singolo caso [come da risultanze della consultazione pubblica (all. A, delibera AGCom 714/11/CONS)]. Così ragionando, è dato comprendere quando la condotta di network management possa credersi realmente lesiva degli interessi (patrimoniali e no) di utenti e fornitori di contenuti e quando, invece, la pratica trovi giustificazione nell’esigenza di garantire interessi altri che meritano maggiore attenzione.

La tensione verso astratte qualificazioni o categorie preconfezionate di pratiche da riprovare sempre e in ogni caso è dovuta alla forza attrattiva della sussunzione, tecnica confortante per l’interprete bisognoso di certezze. Spesso si dimentica, tuttavia, che l’anelata certezza del diritto è messa in pericolo dall’opera di incasellamento nei dogmi ben più che dal rifiuto di soluzioni costruite a priori. Essa dipende soltanto dalla controllabilità della decisione alla luce dei valori normativi propri del sistema ordinamentale e mai dalla ripetitività e perpetuità della stessa.

Di Alessia Fachechi

 

[Immagine da Pixabay]


<p style="color:#fff; font-weight:normal; line-height:12px; margin-bottom:10px;">Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta la nostra Privacy Policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.</p> Leggi la nostra cookie policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi