SERVE UN PIU’ RAGIONEVOLE BILANCIAMENTO TRA ESIGENZE DEI VIAGGIATORI E INTERESSI DI COMPARTO – COMUNICATO 15.07.20
Con l’avvento della stagione estiva e con la ripresa della circolazione dopo il lungo periodo di lockdown, si propone il problema della cancellazione dei voli e del rimborso dei biglietti acquistati in tempi non sospetti.
In particolare, da un’indagine recentemente svolta dall’Enac, è emerso che le compagnie aeree continuano a tenere schedulati voli che sanno già di non poter garantire. Questo comportamento trae in inganno i viaggiatori che acquistano voli anche con tariffe vantaggiose, per destinazioni di vacanza o lavorative che non potranno raggiungere. Di contro, per il caso di annullamento del volo la compagnia non prevede mai il rimborso in denaro, ma mediante un voucher da utilizzare entro un termine definito.
Il viaggiatore rischia, così, di restare definitivamente insoddisfatto. Infatti i voucher – oltre ad avere una scadenza precisa – spesso non sono neppure realmente utilizzabili per carenza di voli. Eppure, in astratto, le compagnie aeree conoscono il piano dei voli che non potranno garantire, perché relativi a destinazioni bloccate o con un numero di passeggeri che li rende anti economici. Rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, restano diffuse le cancellazioni dei voli per scelta di natura commerciale ed imprenditoriale dei singoli vettori.
In prossimità della crisi emergenziale che dapprima ha causato la sospensione nella circolazione (anche) aerea e nell’intento di operare un ragionevole bilanciamento tra l’interesse individuale del viaggiatore e quello collettivo a evitare crisi di settore, il c.d. decreto Cura Italia, come ritoccato in sede di conversione, affida al vettore la scelta di rimborsare il cliente, emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla data di emissione oppure proporre un soggiorno/pacchetto di viaggio di valore pari o superiore rispetto a quello acquistato.
La soluzione finisce per far ricadere sui cittadini, già provati economicamente dagli effetti del lockdown, rischi di natura imprenditoriale che dovrebbero essere gestiti dalle compagnie aeree anche attraverso gli aiuti che gli Stati hanno messo a disposizione. Non è detto che i viaggiatori abbiano sempre la possibilità di fruire effettivamente della prestazione dovuta in base al titolo sostitutivo e nel periodo indicato. Senza contare che la scelta del rilascio dei voucher è poco utile anche rispetto alle ragioni del turismo, in quanto il consumatore è disincentivato a prenotare una vacanza in assenza di informazioni certe circa le modalità per arrivare alla meta o di riavere i soldi indietro.
Non a caso, quindi, la Commissione UE ha già inviato a dodici Paesi dell’Europa –Italia compresa– una lettera di raccomandazione, sollecitando i Governi degli Stati Membri ad intervenire per garantire agli utenti la possibilità di scegliere tra il buono-viaggio e la restituzione dell’importo pagato. Diversamente, si creerebbe un contrasto con le disposizioni del Regolamento Europeo 261 che stabilisce regole precise in caso di cancellazione dei voli, in base alle quali deve essere garantita la riprotezione, cioè una nuova prenotazione dei biglietti, oppure, se ciò non è possibile o non viene accettata, il rimborso del prezzo del biglietto o la compensazione, nel caso in cui il preavviso sia stato inferiore a 14 giorni.
In assenza di una pronta reazione alle raccomandazioni da parte dell’Italia, la Commissione UE ha reso noto di aver avviato due procedure di infrazione contro il nostro Paese per aver violato la normativa comunitaria relativamente ai diritti dei viaggiatori via aereo, traghetto e pullman. I procedimenti sono nella fase iniziale e consentono al Paese Membro interessato di replicare entro i due mesi, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni.
Sulla specifica questione del rimborso del costo dei biglietti aerei cancellati a causa dell’emergenza Covid-19 o l’erogazione dei voucher nel mese di maggio si è espressa anche l’Autorità Antitrust, denunciando che l’art. 88 bis della Legge n. 27 del 2020 italiana non è conforme alle raccomandazioni della Commissione Europea in quanto non permette al cliente di scegliere autonomamente le modalità del rimborso.
È vero che è necessario contemperare l’esigenza dei viaggiatori e la salvaguardia del settore turistico, ma non a totale mortificazione della prima.
Per questo, Meritocrazia Italia sollecita un immediato intervento normativo in adeguamento alle raccomandazioni della Commissione Europea, ma non solo. Per evitare la mortificazione del settore, sarà opportuno:
– puntare su nuovi incentivi a beneficio delle compagnie;
– sollecitare le associazioni di categoria che rappresentano le aziende del settore aereo perché assicurino maggiore elasticità nell’utilizzo dei voucher in termini di validità e di possibilità di cessione ai terzi, laddove emessi nelle situazioni di effettiva emergenza