SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Questo articolo vuole evidenziare, attraverso l’evoluzione normativa nonché legislativa, i vari passaggi resisi ormai indispensabili, per ottenere sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro tutelando contestualmente lavoratori, datori di lavoro nonché le aziende stesse.
Il livello di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rispecchia il grado di civiltà di un Paese e riguarda ciascun cittadino.
Ormai sono all’ordine del giorno ritratti di tragedie che accadono in luoghi di lavoro, ma anche di semplici infortuni o malattie derivanti dallo stesso. Per dette ragioni la legislatura deve obbligatoriamente allinearsi all’evoluzione del progresso tecnologico nonché all’instaurarsi di nuove modalità produttive che possono inevitabilmente comportare rischi per la salute dei lavoratori.
Da una neanche troppo attenta analisi ci si rende conto di come in questi decenni sia cambiato e stia cambiando il mondo del lavoro, che ormai è caratterizzato da sempre più frequenti processi di decentramento e frammentazione delle grandi imprese; dall’arrivo di lavoratori migranti; dall’invecchiamento della popolazione e quindi della forza lavoro, nonché, infine, dalla marcata individualizzazione dei rapporti di lavoro.
Risulta, in tal guisa, prioritario definire una regolamentazione nel campo della sicurezza e infortuni sul lavoro.
Già lo Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) all’art. 9 recita: «i lavoratori mediante loro rappresentanze hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica».
Il riferimento normativo fondamentale è sempre stato di certo il d.lg. n. 626 del 1994 che regolamenta ogni procedura di sicurezza e tutela, in particolare valorizza la prevenzione soggettiva basata sulla responsabilizzazione del personale di soggetti coinvolti (lavoratori, datori di lavoro); organizza sistemi di sicurezza basati su più soggetti aziendali; gestisce la sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo ed, infine, riconosce situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine-ambiente-sostanze pericolose.
Successivamente, in virtù del gravissimo incidente alla Thyssen avvenuto nel dicembre 2007, si è arrivati alla pubblicazione del d.lg. n. 81 del 2008: «un dispositivo di revisione, riordino e razionalizzazione dell’intera disciplina prevenzionistica».
È stato, altresì, ampliato il campo di applicazione a tutti settori, pubblici e privati, a tutti i tipi di contratto e a tutti tipi di lavoratore: lavoratore subordinato con o senza retribuzione, socio lavoratore di società che di fatto presti la propria opera per conto dell’ente stesso; studenti di ogni ordine e grado; volontari di varie associazioni; lavoratori socialmente utili; componenti di imprese familiari.
Quindi sono state disparate nonché incisive le novità introdotte in tal senso. Ciò non toglie che, allo stato, si auspichi a ulteriori e futuri sviluppi in materia di sicurezza, con riferimento in particolare a «controlli puntuali e coordinati», a sanzioni «positive» e «meritevoli», a incentivi economici nonché ad interventi di promozione e facilitazione.
Su tutto questo pesa però, nel contesto della globalizzazione senza regole, un principio di concorrenza malata, che si riflette anche nelle regole europee. Ciò esercita una pressione su due fattori fondamentali: la remunerazione del costo del lavoro, da una parte, e gli investimenti in sicurezza, dall’altra, i quali, invece di essere vissuti come un investimento in prevenzione, sono considerati un costo, possibilmente da evitare, perché questo fa il paio con la logica da contrastare del massimo ribasso: gli appalti degli appalti degli appalti in cui si verificano i maggiori incidenti. Molte volte basta andare nella catena degli appalti e dei subappalti, per rendersi conto di come venga scaricata la differenza di costo anche per quanto riguarda la sicurezza.
Infine, sarà quindi importante modificare il sistema dell’assegnazione di appalti al massimo ribasso, così da garantire che l’assegnazione non provochi una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ma anche e soprattutto della progettazione e pianificazione della sicurezza.
Di GIULIANA ALBARELLA
[Immagine da Pixabay]