Una mediazione familiare risolutiva ed efficace

Una mediazione familiare risolutiva ed efficace

Informazione e accortezza normativa

Con la legge delega n. 206 del 2021, attenzione è dedicata anche alle c.dd. ADR (Alternative Dispute Resolution), ossia alle tecniche alternative di risoluzione del conflitto, che consentono alle parti in lite di raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente evitando di ricorrere alla giustizia ordinaria.
Tra gli strumenti più noti e in uso, arbitrato, mediazione civile, negoziazione assistita e mediazione familiare.

Non trova esplicita menzione nel nuovo provvedimento la Coordinazione genitoriale, ma può dirsi implicita l’inclusione.
Si tratta di un processo di risoluzione attiva delle controversie proiettata alla miglior tutela del minore e che consente di tenere conto del sistema familiare nel suo insieme, al fine di aiutare i genitori in conflitto ad attuare il loro piano genitoriale. Alla base, la promozione del dialogo e l’interazione tra figure professionali operanti in diversi ambiti (psicologico, giuridico e sociale) che ruotano intorno al conflitto familiare.

La legge, attenzionando e promuovendo in particolare la mediazione familiare, prevede:
– la possibilità per le parti di rivolgersi a un mediatore familiare iscritto negli elenchi dei mediatori familiari, che saranno presenti presso ciascun Tribunale;
– che i mediatori familiari, formatisi ai sensi della già esistente l. n. 4 del 2013, abbiano specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, in tema di minori e violenza domestica, con l’obbligo di interrompere la mediazione familiare in presenza di forme di violenza;
– la facoltà per il giudice, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici di ufficio o anche al di fuori, dotato di specifiche competenze, in grado di supportare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare per superare il conflitto.

Le associazioni di famiglia hanno mostrato perplessità in ordine alle nuove misure, riscontrando condivisibili criticità.

In questa direzione,
– pur ritenendo adeguata la scelta di escludere la mediazione in presenza di casi di violenza, facendo menzione della «condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato», è importante evitare il rischio di discriminazioni e strumentalizzazioni, specie quando il fatto non sia ancora accertato e si faccia affidamento a dichiarazioni non supportate da adeguati elementi probatori;
– la figura del mediatore familiare non può essere affidata alla normativa in vigore dal 2013, essendo necessaria almeno una integrazione sull’annosa questione del quadro tariffario per la particolare categoria professionale;
– con riguardo alla facoltà, che la riforma affida al Giudice, di nominare, su richiesta concorde delle parti, un consulente tecnico di ufficio per problematiche specifiche relative ai conflitti tra coniugi o tra genitori e figli, questa figura deve essere tenuta ben distinta da quella del mediatore familiare, che si presenta come figura terza imparziale, operante in autonomia rispetto all’organo giudiziario, al fine di consentire il raggiungimento di accordi tra le parti;
– a proposito della previsione della presenza di giudici onorari che informino le parti sulla mediazione familiare, sarebbe necessario precisare in che fase sia previsto il loro intervento e soprattutto dare garanzie sulla formazione e sulle competenze di tali figure che intervengono nel processo.

È certo che lo strumento della mediazione non sia adeguatamente valorizzato in un ambito, come quello familiare, in cui, più che in altri e per ovvie ragioni, è essenziale promuovere il dialogo e il confronto ed evitare l’inasprimento delle relazioni.
Per questo sarebbe opportuno che, in sede di decreto di fissazione dell’udienza, le parti fossero meglio rese edotte delle utilità della mediazione familiare, con precisa indicazione degli uffici per il processo ai quali rivolgersi per individuare i giudici onorari incaricati di informare sulla mediazione e sugli elenchi dei mediatori cui fare riferimento.

L’auspicio è che sia dedicata particolare attenzione all’inquadramento dell’Istituto per il tramite dei decreti attuativi.



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