UNA RETE PER L’IMPRESA O UN’IMPRESA IN RETE?
Nel linguaggio comune rete e network sono termini utili a rappresentare la connessione tra persone e imprese, nell’accezione italiana, e il mondo digitale, nella traduzione inglese.
Comune il senso di legame e connessione, vicinanza e condivisione di sistema.
Afferisce in parte ai medesimi contenuti il c.d. ‘contratto di rete di impresa’, uno strumento immaginato dal legislatore nel 2008 e accantonato per lungo tempo.
Come sovente accade, le innovazioni il cui approccio appare semplice e funzionale, scontano una nota di diffidenza generale. Questo può dirsi del contratto di rete, che, tipizzato da oltre un decennio, ha visto solo negli ultimi anni le prime applicazioni.
Il concetto di rete si affaccia nel mondo dell’impresa grazie alla normativa emergenziale per lo sviluppo economico dell’agosto 2008 (poi parzialmente rivisto nel 2010). Non trova subito proseguo né successo, tant’è che nuovamente viene proposto come strumento funzionale al mondo dell’impresa nel 2009, e in un certo senso è allora nuovamente dimenticato.
Oggi l’argomento torna all’attenzione del legislatore, che prevede (con l. n. 21 del 2021) una proroga dei termini per l’iscrizione agevolata delle reti di impresa con causale di solidarietà. La bozza della legge di bilancio, pur non espressamente menzionandola, promuove la fruizione di nuove forme di aggregazione funzionali alla prosecuzione dell’impresa, accomunate da scopi e obiettivi.
Oggi si hanno reti di imprese nate nel rispetto discipline parallele, ma che trovano nelle medesime circolari esplicative e prassi applicative confronto e chiarimento.
Nel romanzo di Andrea Camilleri «Rete di protezione» (Sellerio, 2017), la rete è struttura capace di tutelare e proteggere. Pur identificata in altro e lontano contesto, l’intuizione del Maestro definisce perfettamente lo scopo dello strumento giuridico economico: quello di assicurare protezione.
La rete di imprese consente, infatti, di mettere in comune attività̀ e risorse, con lo scopo di migliorare il proprio funzionamento e acquisire nuova competitività sul mercato.
Vi possono partecipare imprese diverse tra loro e appartenenti a distretti merceologici non afferenti, oltre alle imprese estere che vogliano «accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività̀ sul mercato», senza vincoli di natura consortile, con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle imprese partecipanti attraverso azioni che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive e territori di azione.
Lo scambio di prestazioni, conoscenze, e la creazione di una filiera corta di competenze volta alla promozione di un prodotto, di un servizio e di una realtà nuova e competitiva, rappresentano, insomma, l’essenza della rete.
L’imposta di iscrizione agevolata, la possibilità di legarsi esclusivamente a mezzo contratto ed il diritto di distacco dei dipendenti sono solo alcune delle agevolazioni di natura fiscale e previdenziali previste.
Due le possibili opzioni: la rete vista quale contratto di durata, condiviso con uno scopo dinamico e consapevolmente snello nella gestione delle dinamiche imprenditoriali personali e proprie di ciascun retista, e la rete soggetto, quale struttura presente e duratura volta all’acquisizione di un mercato che diversamente, ciascun singolo retista da solo non sarebbe in grado di acquisire e gestire.
La rete soggetto impone non solo la condivisione di uno scopo e delle risorse, ma la strutturazione di una maglia tissutale al fine di creare una realtà nuova.
Non si tratta di una nuova società, né di un consorzio, ma di un contratto strutturato attorno alla presenza di un patrimonio comune e di un organo gestorio: una persona giuridica che non vincola né grava economicamente come una società, in quanto si limita al vincolo dei retisti attraverso la pubblicità dello strumento presso il registro delle imprese e si pone con una diversa prospettiva anche nei confronti dei terzi.
Nel 2017, con il Jobs Act, di rete si cominciò a parlare anche con riferimento ai professionisti, introducendo uno strumento intermedio, volto a correlare la realtà professionale e imprenditoriale.
Anche lo strumento misto ha trovato difficoltà interpretative e nodi legislativi che ad oggi non sono ancora stati del tutto sciolti.
La Piccola Media Impresa sconta i limiti dimensionali che caratterizzano l’impresa italiana in genere, che ne comprimono la competitività. Anche il prodotto offerto spesso sconta la medesima restrizione, dovuta all’organizzazione – seppur ottimale – delle catene produttive: la piccola impresa offre ciò che le filiere produttive le permettono di offrire, con la limitatezza del prodotto finale che l’organizzazione ottimale del settore di lavoro spesso impongono.
In tale contesto, il contratto di rete può offrire una soluzione prospettica funzionale, in quanto più imprese, anche tra loro in concorrenza, potrebbero trovare unisona visione nell’organizzazione unitaria delle proprie forze produttive allo scopo di introdurre un prodotto o un servizio innovativo comune o realizzare una filiera produttiva completa e competitiva, che diversamente le singole realtà non sarebbero in grado di costituire per mancanza delle più diverse risorse umane, economiche e finanziarie.
Si pensi, banalmente, a una rete tra imprese costruttrici di prodotti essenziali e imprese edili per la gestione delle ristrutturazioni agevolate dai bonus edilizi: la proposizione di un progetto che possa essere integralmente gestito da una sola e unica realtà porterebbe semplificazione gestoria e funzionale (anche in termini di gestione effettiva del cantiere), con ottimizzazione del sistema e un unico e responsabile referente a favore del cliente finale.
Il tutto senza privare il singolo retista della possibilità di proseguire anche nella propria attività d’impresa ed anzi alleggerendolo in parte di molti dei vincoli noti in materia di impresa collettiva (societaria) e soprattutto fiscale.
Oggi le reti presenti sul territorio nazionale sono all’incirca 5.000,00. Di queste sono circa 820 le reti soggetto.
Alla vigilia della presentazione e concretizzazione dei progetti di innovazione, digitalizzazione, economia green considerati dal PNRR alle imprese, il contratto di rete potrebbe farsi strumenti di sostegno reciproco alla crisi sistemica, quale aggregazione che incamera tra le proprie fila anche società che possano aver palesato la propria insolvenza.
La rete in tal senso potrebbe veramente divenire quella ‘rete di protezione’ volta alla salvaguardia e al sostegno di quelle imprese che, gravate pesantemente nei propri affari, possano anche professionalmente avvantaggiarsi in una prospettiva di risanamento, al fine di garantire una continuità aziendale prospettica, volta all’acquisizione di mercati prima sconosciuti e di offerta al pubblico di nuovi prodotti e sistemi.
L’auspicio è che il legislatore sappia cogliere da una parte la necessità di agevolare nuove forme di sostegno agile alle imprese, e dall’altro l’immediatezza di una normativa che permetta in unica lettura l’effettivo utilizzo e fruizione di tali strumenti e dei vantaggi economici e fiscali che sono loro correlati.
La rete d’impresa rappresenta una risposta presente, facilmente gestibile e tecnicamente strutturata alla proiezione delle PMI nell’Europa competitiva di mercato che ora ci chiede di essere.