VERSO NUOVI MODELLI DI EFFICIENTAMENTO

VERSO NUOVI MODELLI DI EFFICIENTAMENTO

Non soltanto ‘semplificazione’

Il d.l. n. 77 del 2021 (decreto Semplificazioni bis), convertito con l. n. 108 del 2021, rappresenta molto più di un testo per la semplificazione, essendo piuttosto il primo tassello per l’avvio dei progetti legati al Recovery Plan.

Il provvedimento istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Unità per la razionalizzazione dell’apparato amministrativo, una c.d. Cabina di Regia, da supportare nelle attività con una Segreteria Tecnica e un Tavolo Permanente con funzioni consultive.
Una scelta, quella di individuare un organismo decisionale unico e di eliminare l’ipertrofia normativa esistente, coerente nella misura in cui si è deciso di affrontare uno dei problemi principali del Paese, quello del difetto di efficienza nella erogazione dei servizi, partendo dal presupposto che la stessa particolare formulazione normativa può rappresentare un ostacolo alla attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.

Il decreto potrebbe intendersi, insomma, una spia della consapevolezza delle carenze strutturali dell’esercizio della funzione pubblica e ne propone soluzioni con l’accennata istituzione degli organi di governo del PNRR, con la previsione di poteri sostitutivi e, perfino, l’assegnazione di poteri auto-certificativi del silenzio assenso in risposta ad un sistema che fatica ad essere efficiente.

Tra i passaggi più interessanti, in un’ottica di accelerazione, onde prevenire fasi di stallo nella realizzazione degli interventi programmati nel PNRR, viene escluso il potere del Giudice amministrativo di sospendere la procedura di gara o di ordinare la sostituzione del ricorrente al contraente aggiudicatario riconoscendosi al primo unicamente una tutela di natura risarcitoria. Il 40% delle risorse allocabili territorialmente sono alle Regioni del Mezzogiorno, ciò mentre vengono ricondotte nell’alveo delle «attività di edilizia libera» le procedure di installazione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica.
Diventa più agevole l’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana non essendo più propedeutica la certificazione sullo «stato legittimo dell’immobile», ma, in sede di conversione, si è rinunciato ad estendere l’incentivo alle società di gestione di alberghi e pensioni.

Un Titolo è interamente dedicato ai «Contratti pubblici».
Non è un caso che non si parli di «appalti pubblici» o «procedure di evidenza pubblica».
L’intervento normativo ha un approccio innovativo perché per la prima volta guarda ai contratti pubblici in chiave strategica: l’art. 47, in particolare, disegna un percorso che spinge gli operatori economici verso la promozione di politiche di assunzione basate sull’impiego dei giovani, sulla parità di genere e delle persone disAbili, sull’adozione di misure di conciliazione tra vita e lavoro, sulla possibilità di premiare l’appaltatore che termina i lavori prima del termine convenuto. L’appalto integrato è stato invece previsto per l’esecuzione di 10 grandi opere strategiche.

Al netto della tanto agognata semplificazione normativa e dello snellimento procedimentale che ne è derivato, emerge di palmare evidenza come il decreto definisca un impianto nettamente ‘settoriale’ nella misura in cui introduce semplificazioni dei soli procedimenti relativi a investimenti del PNRR e in determinati ambiti d’intervento (appalti, fonti rinnovabili, efficientamento energetico, interventi nel Mezzogiorno).
Pochi, invece, sono gli interventi di semplificazione sull’ordinaria disciplina del procedimento amministrativo, della conferenza dei servizi o della vigente ed ordinaria disciplina in materia di autorizzazioni paesaggistiche, edilizia e rigenerazione urbana che, di contro, avrebbero richiesto maggiore incisività semplificatoria.

Sembra essere stata persa la prima occasione utile liberare l’impianto legislativo da quelle ipertrofia normativa e farraginosità procedurale che per anni hanno impedito di rendere a regime più snella la P.A. e più efficienti i procedimenti amministrativi.
Non è tardi per un recupero con i successivi interventi normativi.



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